Art. 28.
                       Commissioni di concorso
  1.  La  commissione  di  concorso  istituita per l'assegnazione dei
posti  di  cui  all'articolo  20  e'  composta  da  un magistrato che
esercita   funzioni   direttive  giudicanti  di  legittimita'  ovvero
funzioni  direttive giudicanti di secondo grado, da un magistrato che
esercita  funzioni  giudicanti di legittimita', da tre magistrati che
esercitano  funzioni giudicanti di secondo grado da almeno tre anni e
da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche,
nominati dal Consiglio superiore della magistratura.
  2.  La  commissione  di  concorso  istituita per l'assegnazione dei
posti  di  cui  all'articolo  21  e'  composta  da  un magistrato che
esercita   funzioni   direttive  requirenti  di  legittimita'  ovvero
funzioni  direttive requirenti di secondo grado, da un magistrato che
esercita  funzioni  requirenti di legittimita', da tre magistrati che
esercitano  funzioni requirenti di secondo grado da almeno tre anni e
da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche,
nominati dal Consiglio superiore della magistratura.
  3.  La  commissione  di  concorso  istituita per l'assegnazione dei
posti  di  cui  all'articolo  23  e'  composta  da  un magistrato che
esercita  funzioni  direttive  giudicanti  di  legittimita',  da  tre
magistrati  che  esercitano  funzioni  giudicanti  di legittimita' da
almeno  tre  anni e da tre professori universitari di prima fascia in
materie   giuridiche,   nominati   dal   Consiglio   superiore  della
magistratura.
  4.  La  commissione  di  concorso  istituita per l'assegnazione dei
posti  di  cui  all'articolo  24  e'  composta  da  un magistrato che
esercita  funzioni  direttive  requirenti  di  legittimita',  da  tre
magistrati  che  esercitano  funzioni  requirenti  di legittimita' da
almeno  tre  anni e da tre professori universitari di prima fascia in
materie   giuridiche,   nominati   dal   Consiglio   superiore  della
magistratura.
  5. Le commissioni sono nominate per due anni e sono automaticamente
prorogate  sino all'esaurimento delle procedure concorsuali in via di
espletamento.
  6.  I  componenti  delle  predette  commissioni,  ad  eccezione dei
magistrati   che   esercitano   funzioni   direttive   requirenti  di
legittimita',  non  sono  immediatamente  confermabili  e non possono
essere  nuovamente  nominati  prima  che siano decorsi tre anni dalla
cessazione dell'incarico.