Art. 77 
                Regole applicabili alle comunicazioni 
      (art. 42, direttiva 2004/18; art. 48, direttiva 2004/17; 
       artt. 6, co. 6; 7, commi 7, 10, 11, d.lgs. n. 358/1992; 
  artt. 9, co. 5-bis; 10, commi 10, 11, 11-bis, d.lgs. n. 157/1995; 
        art. 18, co. 5, d.lgs. n. 158/1995; artt. 79, co. 1; 
                   81, co. 3, d.P.R. n. 554/1999) 
 
  1. Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi  di  informazioni  tra
stazioni appaltanti e operatori economici possono avvenire, a  scelta
delle stazioni appaltanti, mediante  posta,  mediante  fax,  per  via
elettronica ai sensi dei commi 5 e 6, per telefono nei  casi  e  alle
condizioni di cui al comma 7, o mediante  una  combinazione  di  tali
mezzi. Il mezzo o i mezzi di comunicazione  prescelti  devono  essere
indicati  nel  bando  o,  ove  manchi  il  bando,  nell'invito   alla
procedura. 
  2.  Il  mezzo  di  comunicazione  scelto  deve  essere  comunemente
disponibile, in  modo  da  non  limitare  l'accesso  degli  operatori
economici alla procedura di aggiudicazione. 
  3. Le comunicazioni, gli scambi e l'archiviazione  di  informazioni
sono realizzati in modo da salvaguardare l'integrita' dei dati  e  la
riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione e di non
consentire alle stazioni appaltanti di prendere visione del contenuto
delle offerte e delle domande di partecipazione prima della  scadenza
del termine previsto per la loro presentazione. 
  4. Nel  rispetto  del  comma  3,  le  stazioni  appaltanti  possono
acconsentire, come mezzo  non  esclusivo,  anche  alla  presentazione
diretta delle offerte  e  delle  domande  di  partecipazione,  presso
l'ufficio indicato nel bando o nell'invito. 
  5. Quando le  stazioni  appaltanti  chiedano  o  acconsentano  alle
comunicazioni per via elettronica, gli strumenti  da  utilizzare  per
comunicare per via elettronica, nonche' le  relative  caratteristiche
tecniche, devono essere di carattere non discriminatorio, comunemente
disponibili al pubblico e compatibili con i prodotti della tecnologia
dell'informazione e  della  comunicazione  generalmente  in  uso.  Le
stazioni appaltanti che  siano  soggetti  tenuti  all'osservanza  del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (codice  dell'amministrazione
digitale)  e  del  decreto  legislativo  28  febbraio  2005,  n.   42
(istituzione del sistema  pubblico  di  connettivita'  e  della  rete
internazionale della pubblica amministrazione, a norma  dell'articolo
10, della legge 29 luglio 2003, n. 229), operano nel  rispetto  delle
previsioni di tali atti legislativi  e  successive  modificazioni,  e
delle relative norme di attuazione ed esecuzione. In particolare, gli
scambi  di  comunicazioni  tra   amministrazioni   aggiudicatrici   e
operatori  economici  deve   avvenire   tramite   posta   elettronica
certificata, ai sensi dell'articolo 48,  del  decreto  legislativo  7
marzo 2005, n. 82, del decreto del  Presidente  della  Repubblica  11
febbraio 2005, n. 68 e del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445. 
  6. Ai dispositivi di trasmissione  e  ricezione  elettronica  delle
offerte e ai dispositivi di ricezione elettronica  delle  domande  di
partecipazione si applicano le seguenti regole: 
    a) le informazioni  concernenti  le  specifiche  necessarie  alla
presentazione  di  offerte  e  domande  di  partecipazione  per   via
elettronica, ivi compresa la cifratura,  sono  messe  a  disposizione
degli interessati. Inoltre i  dispositivi  di  ricezione  elettronica
delle offerte e delle domande  di  partecipazione  sono  conformi  ai
requisiti dell'allegato XII,  nel  rispetto,  altresi',  del  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per le  stazioni  appaltanti  tenute
alla sua osservanza; 
    b) le offerte  presentate  per  via  elettronica  possono  essere
effettuate  solo  utilizzando  la  firma  elettronica  digitale  come
definita e disciplinata dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 
    c) per la prestazione dei servizi di certificazione in  relazione
ai dispositivi elettronici della lettera a) e in relazione alla firma
digitale  di  cui  alla  lettera  b),  si  applicano  le  norme   sui
certificatori   qualificati   e   sul   sistema   di   accreditamento
facoltativo, dettate dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 
    d) gli offerenti e i candidati si impegnano a che i documenti,  i
certificati   e   le   dichiarazioni   relativi   ai   requisiti   di
partecipazione di cui agli articoli da 38 a 46 e di cui agli articoli
231, 232, 233, se non sono disponibili in formato elettronico,  siano
presentati  in  forma  cartacea  prima  della  scadenza  del  termine
previsto per la  presentazione  delle  offerte  o  delle  domande  di
partecipazione. 
  7.  Salvo  il  comma  4,  alla  trasmissione   delle   domande   di
partecipazione alle procedure di aggiudicazione di contratti pubblici
si applicano le regole seguenti: 
    a) le domande di  partecipazione  possono  essere  presentate,  a
scelta dell'operatore economico, per telefono,  ovvero  per  iscritto
mediante lettera, telegramma, telex, fax; 
    b) le domande di partecipazione presentate  per  telefono  devono
essere confermate, prima della scadenza del termine previsto  per  la
loro ricezione, per iscritto  mediante  lettera,  telegramma,  telex,
fax; 
    c) le domande di partecipazione possono essere presentate per via
elettronica, con le modalita' stabilite dal presente  articolo,  solo
se consentito dalle stazioni appaltanti; 
    d) le stazioni appaltanti  possono  esigere  che  le  domande  di
partecipazione  presentate  mediante  telex  o  mediante  fax   siano
confermate per posta  o  per  via  elettronica.  In  tal  caso,  esse
indicano nel bando di gara tale esigenza e il termine entro il  quale
deve essere soddisfatta. 
 
          Note all'art. 77: 
              - Per il decreto legislativo 28 febbraio 2005,  n.  42,
          si veda nelle note all'art. 3. 
              - Per l'art. 10 e la legge 29 luglio 2003, n.  229,  si
          veda nelle note all'art. 9. 
              - L'art. 48 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.
          82, citato all'art. 3, cosi' recita: 
              "Art. 48  (Posta  elettronica  certificata).  -  1.  La
          trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di
          una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene
          mediante la posta  elettronica  certificata  ai  sensi  del
          decreto del Presidente della Repubblica 11  febbraio  2005,
          n. 68. 
              2. La trasmissione del documento  informatico  per  via
          telematica,  effettuata  mediante  la   posta   elettronica
          certificata, equivale, nei  casi  consentiti  dalla  legge,
          alla notificazione per mezzo della posta. 
              3. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un
          documento informatico trasmesso mediante posta  elettronica
          certificata sono  opponibili  ai  terzi  se  conformi  alle
          disposizioni  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle relative regole
          tecniche.". 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   11
          febbraio  2005,   n.   68,   reca:   "Regolamento   recante
          disposizioni  per  l'utilizzo   della   posta   elettronica
          certificata, a norma dell'art. 27 della  legge  16  gennaio
          2003, n. 3". 
              - Per il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 2000, n. 445, si veda nelle note all'art. 38. 
              - Per il decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,  si
          veda nelle note all'art. 3.