Art. 78. 
                               Verbali 
  (art. 43, direttiva 2004/18; art. 16, r.d. n. 2440/1923; art. 32, 
    d.lgs. n. 406/1991; art. 21, commi 4 e 5, d.lgs. n. 358/1992; 
art. 27, co. 4, d.lgs. n.  157/1995;  art.  81,  co.  12,  d.P.R.  n.
                              554/1999) 
 
  1. Per ogni contratto, ogni accordo quadro e ogni istituzione di un
sistema dinamico di acquisizione, le stazioni appaltanti redigono  un
verbale contenente almeno le seguenti informazioni: 
    a) il nome  e  l'indirizzo  dell'amministrazione  aggiudicatrice,
l'oggetto e il  valore  del  contratto,  dell'accordo  quadro  o  del
sistema dinamico di acquisizione; 
    b) i nomi dei candidati o degli offerenti presi in considerazione
e i motivi della scelta; 
    c) i nomi dei candidati o degli  offerenti  esclusi  e  i  motivi
dell'esclusione; 
    d) i motivi dell'esclusione delle offerte giudicate  anormalmente
basse; 
    e) il nome dell'aggiudicatario e la giustificazione della  scelta
della sua offerta nonche',  se  e'  nota,  la  parte  dell'appalto  o
dell'accordo  quadro  che  l'aggiudicatario  intende  subappaltare  a
terzi; 
    f) nel caso di procedure  negoziate  previo  e  senza  bando,  le
circostanze,  previste  dal  presente  codice,  che  giustificano  il
ricorso a dette procedure; 
    g) in caso di dialogo competitivo, le circostanze,  previste  dal
presente codice, che giustificano il ricorso a tale procedura; 
    h) se del caso, le ragioni  per  le  quali  l'amministrazione  ha
rinunciato ad aggiudicare  un  contratto,  a  concludere  un  accordo
quadro o a istituire un sistema dinamico di acquisizione. 
  2. Le stazioni appaltanti provvedono  alla  redazione  del  verbale
secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti. 
  3.  Le  stazioni  appaltanti  adottano  le  misure   necessarie   e
opportune, in conformita' alle norme vigenti, e, in particolare, alle
norme di cui al decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.  82  (codice
dell'amministrazione digitale), se tenute alla  sua  osservanza,  per
documentare lo svolgimento delle procedure di aggiudicazione condotte
con mezzi elettronici. 
  4. Il verbale o i suoi elementi  principali  sono  comunicati  alla
Commissione, su richiesta di quest'ultima. 
 
          Note all'art. 78: 
              - Per il decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,  si
          veda nelle note all'art. 3.