Art. 79. 
Informazioni  circa  i   mancati   inviti,   le   esclusioni   e   le
                           aggiudicazioni 
(art. 41, direttiva 2004/18; art. 49.1  e  49.2,  direttiva  2004/17;
art. 20, legge n. 55/1990; art.  21,  commi  1,  2  e  3,  d.lgs.  n.
358/1992; art. 27, commi 1 e 2, d.lgs. n. 157/1995; art. 27, commi  3
e 4, d.lgs. n. 158/1995; art. 76, commi 3 e 4,  d.P.R.  n.  554/1999;
                 art. 24, co. 10, legge n. 62/2005) 
 
  1. Le stazioni appaltanti informano tempestivamente i  candidati  e
gli offerenti delle decisioni prese riguardo alla conclusione  di  un
accordo quadro, all'aggiudicazione di un appalto, o all'ammissione in
un sistema dinamico di acquisizione,  ivi  compresi  i  motivi  della
decisione  di  non  concludere  un  accordo  quadro,  ovvero  di  non
aggiudicare un appalto per il quale e' stata indetta una gara, ovvero
di riavviare la procedura, ovvero di non attuare un sistema  dinamico
di acquisizione. 
  2. Le stazioni appaltanti inoltre comunicano: 
    a)  ad  ogni  candidato  escluso  i  motivi  del  rigetto   della
candidatura; 
    b) ad ogni offerente escluso  i  motivi  del  rigetto  della  sua
offerta, inclusi, per i casi di cui all'articolo 68, commi 4 e  7,  i
motivi della decisione di non equivalenza o della  decisione  secondo
cui i lavori, le  forniture  o  i  servizi  non  sono  conformi  alle
prestazioni o ai requisiti funzionali; 
    c)  ad   ogni   offerente   che   abbia   presentato   un'offerta
selezionabile,  le  caratteristiche   e   i   vantaggi   dell'offerta
selezionata e il nome dell'offerente  cui  e'  stato  aggiudicato  il
contratto o delle parti dell'accordo quadro. 
  3. Le informazioni di cui al comma 1 e  di  cui  al  comma  2  sono
fornite: 
    a) su richiesta scritta della parte interessata; 
    b) per iscritto; 
    c) il prima possibile e comunque non oltre quindici giorni  dalla
ricezione della domanda scritta. 
  4. Tuttavia le stazioni appaltanti possono  motivatamente  omettere
talune informazioni relative all'aggiudicazione dei  contratti,  alla
conclusione di accordi quadro o all'ammissione ad un sistema dinamico
di acquisizione, di cui  al  comma  1,  qualora  la  loro  diffusione
ostacoli l'applicazione  della  legge,  sia  contraria  all'interesse
pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di  operatori
economici pubblici o privati o dell'operatore economico cui e'  stato
aggiudicato il contratto, oppure possa recare pregiudizio alla  leale
concorrenza tra questi. 
  5. In ogni caso l'amministrazione comunica di ufficio: 
    a) l'aggiudicazione, tempestivamente e comunque entro un  termine
non superiore a cinque giorni, all'aggiudicatario, al concorrente che
segue nella graduatoria, a tutti i  candidati  che  hanno  presentato
un'offerta ammessa in gara, nonche' a coloro la cui offerta sia stata
esclusa, se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione, o  sono
in termini per presentare detta impugnazione; 
    b)  l'esclusione,  ai  candidati  e   agli   offerenti   esclusi,
tempestivamente e comunque entro un termine non  superiore  a  cinque
giorni dall'esclusione.