Art. 63.
                       Indicazione del prezzo
  1.  Le disposizioni contenute nel presente Titolo non pregiudicano,
salve  le  disposizioni concernenti le condizioni di distribuzione al
pubblico,  l'indicazione  del  prezzo  massimo al quale il medicinale
veterinario   puo'   essere  venduto  al  pubblico  e  la  proprieta'
industriale.