Art. 64. Etichettatura medicinali veterinari omeopatici 1. I medicinali omeopatici veterinari sono contraddistinti dall'indicazione «medicinale omeopatico per uso veterinario privo di indicazioni terapeutiche approvate» apposta in caratteri chiari e leggibili sull'etichettatura. 2. Oltre all'indicazione, di cui al comma 1, i medicinali veterinari omeopatici, per i quali e' consentita la procedura semplificata a norma dell'articolo 21, comma 1, devono recare sull'etichettatura ed eventualmente sul foglietto illustrativo le seguenti informazioni: a) denominazione scientifica dei materiali omeopatici di partenza seguita dal grado di diluizione espressa con i simboli della farmacopea utilizzata a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera f); se il medicinale veterinario omeopatico e' composto da vari materiali di partenza, nell'etichettatura alla loro denominazione scientifica puo' essere aggiunto un nome di fantasia; b) nome e indirizzo del titolare dell'AIC e, se diverso, del fabbricante; c) modo e via di somministrazione; d) data di scadenza; e) forma farmaceutica; f) contenuto della confezione; g) eventuali particolari precauzioni ai fini della conservazione del medicinale; h) specie animale cui e' destinato il farmaco; i) eventuali avvertenze speciali previste per il medicinale; j) numero del lotto di fabbricazione; k) numero dell'AIC; l) tempo di attesa, ove richiesto.