Art. 21
                    Modifiche ed integrazioni del
             decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124

  1.  All'articolo  3 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
   "1.  La  Commissione  centrale  di coordinamento dell'attivita' di
   vigilanza,  costituita  ai  sensi  delle  successive disposizioni,
   opera quale sede permanente di elaborazione di orientamenti, linee
   e priorita' dell'attivita' di vigilanza.";
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
   "1-bis.  La Commissione, sulla base di specifici rapporti annuali,
   presentati  entro  il 30 novembre di ogni anno dai soggetti di cui
   al   comma   2,   anche   al  fine  di  monitorare  la  congruita'
   dell'attivita'  di  vigilanza  effettuata,  propone  indirizzi  ed
   obiettivi  strategici  e  priorita'  degli  interventi ispettivi e
   segnala altresi' al Ministro del lavoro e della previdenza sociale
   gli aggiustamenti organizzativi da apportare al fine di assicurare
   la   maggiore  efficacia  dell'attivita'  di  vigilanza.  Per  gli
   adempimenti  di  cui  sopra,  la Commissione si avvale anche delle
   informazioni  raccolte  ed elaborate dal Casellario centrale delle
   posizioni  previdenziali attive di cui al comma 23 dell'articolo 1
   della legge 23 agosto 2004, n. 243.";
c) al  comma 2, dopo le parole: "Comandante generale della Guardia di
   finanza",  sono  inserite  le  seguenti:  "dal Comandante generale
   dell'arma  dei carabinieri; dal Comandante del Comando carabinieri
   tutela del lavoro;";
d) al comma 3, dopo le parole: "invitati a partecipare" sono inserite
   le  seguenti: "i Direttori generali delle altre direzioni generali
   del  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale," ed il
   secondo  periodo  e'  sostituito  dal seguente: "Alle sedute della
   Commissione  centrale di coordinamento dell'attivita' di vigilanza
   puo',   su   questioni   di   carattere  generale  attinenti  alla
   problematica del lavoro illegale, essere altresi' invitato il Capo
   della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.".
  2.  All'articolo  4 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3, dopo le parole: "comandante regionale della Guardia di
   finanza;"  sono  inserite  le  seguenti: "dal comandante regionale
   dell'Arma dei carabinieri;";
b) al  comma  4, sono soppresse le seguenti parole: "ed il comandante
   regionale dell'Arma dei carabinieri".
  3. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 23 aprile 2004,
n. 124, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo le parole: "comandante provinciale della Guardia di finanza,"
   sono  inserite  le  seguenti: "il comandante provinciale dell'Arma
   dei carabinieri,";
b) il  secondo  periodo  e' sostituito dal seguente: "Alle sedute del
   CLES  puo',  su  questioni  di  carattere  generale attinenti alla
   problematica del lavoro illegale, essere invitato il Questore.".
  4.  L'articolo 9 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e'
sostituito dal seguente:
"Art.  9.  - 1. Gli organismi associativi a rilevanza nazionale degli
enti  territoriali e gli enti pubblici nazionali, nonche', di propria
iniziativa  o  su segnalazione dei propri iscritti, le organizzazioni
sindacali  e  dei  datori  di lavoro maggiormente rappresentative sul
piano  nazionale  e  i consigli nazionali degli ordini professionali,
possono  inoltrare  alla  Direzione  generale, esclusivamente tramite
posta elettronica, quesiti di ordine generale sull'applicazione delle
normative  di  competenza del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale.  La  Direzione  generale  fornisce  i  relativi  chiarimenti
d'intesa  con  le  competenti  Direzioni  generali  del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale e, qualora interessati dal quesito,
sentiti gli enti previdenziali.
2.  L'adeguamento  alle indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti
di  cui  al  comma  1  esclude l'applicazione delle relative sanzioni
penali, amministrative e civili.".