Art. 23
          Contributi previdenziali per il settore agricolo

  1.  Per  le  aziende in crisi di cui al comma 3-bis dell'articolo 5
del   decreto-legge   1°   ottobre  2005,  n.  202,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  30  novembre 2005, n. 244, e successive
modificazioni, all'onere del pagamento di ogni contributo o premio di
previdenza e assistenza sociale si provvede mediante il versamento di
quattro  rate  mensili  anticipate all'interesse di differimento e di
dilazione  pari alla misura del tasso di interesse legale vigente del
2,5 %.