Art. 23. Gruppo ispettivo 1. Per garantire la presenza delle competenze necessarie nell'ambito di determinate ispezioni, l'AIFA puo' designare, per ciascuna ispezione, piu' ispettori ed eventualmente esperti che abbiano collettivamente le qualificazioni ed esperienze adeguate ai fini dello svolgimento della specifica ispezione. 2. Il Gruppo ispettivo e' coordinato da un ispettore in possesso di esperienza specifica, come previsto dalle procedure di cui all'articolo 22.