Art. 23.
                          Gruppo ispettivo
  1.   Per   garantire   la   presenza  delle  competenze  necessarie
nell'ambito  di  determinate  ispezioni,  l'AIFA  puo' designare, per
ciascuna  ispezione,  piu'  ispettori  ed  eventualmente  esperti che
abbiano  collettivamente  le qualificazioni ed esperienze adeguate ai
fini dello svolgimento della specifica ispezione.
  2. Il Gruppo ispettivo e' coordinato da un ispettore in possesso di
esperienza   specifica,   come   previsto   dalle  procedure  di  cui
all'articolo 22.