Art. 31. 
               Principio di riconoscimento automatico 
  1. I titoli  di  formazione  di  medico,  che  danno  accesso  alle
attivita' professionali di medico con formazione  di  base  e  medico
specialista,  infermiere   responsabile   dell'assistenza   generale,
odontoiatra,  odontoiatra  specialista,  veterinario,  farmacista   e
architetto, di cui all'allegato V e rispettivamente ai  punti  5.1.1,
5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3,  5.4.2,  5.6.2  e  5.7.1,  conformi  alle
condizioni minime di formazione di cui rispettivamente agli  articoli
33, 34, 38, 41, 42, 44, 46  e  50,  rilasciati  a  cittadini  di  cui
all'articolo 2, comma 1, da altri  Stati  membri,  sono  riconosciuti
dalle autorita' di cui all'articolo 5  con  gli  stessi  effetti  dei
titoli  rilasciati  in   Italia   per   l'accesso,   rispettivamente,
all'attivita'  di  medico  chirurgo,  medico  chirurgo   specialista,
infermiere  responsabile   dell'assistenza   generale,   odontoiatra,
odontoiatra specialista, veterinario, farmacista e architetto. 
  2. I  titoli  di  formazione  di  cui  al  comma  1  devono  essere
rilasciati dalle autorita' competenti  degli  altri  Stati  membri  e
essere  accompagnati  dai  certificati  di  cui  all'allegato   V   e
rispettivamente ai punti 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2,  5.3.2,  5.3.3,  5.4.2,
5.6.2 e 5.7.1. 
  3. Le disposizioni del primo e  secondo  comma,  non  pregiudicano,
rispettivamente, i diritti acquisiti di cui agli articoli 32, 35, 37,
40, 43, 45, 49 55. 
  4. I diplomi e i  certificati  rilasciati  da  altri  Stati  membri
conformemente all'articolo  36  ed  elencati  nell'allegato  V  punto
5.1.4,  sono  riconosciuti  con  gli  stessi  effetti   dei   diplomi
rilasciati  in  Italia  per  l'accesso  all'attivita'  di  medico  di
medicina generale nel  quadro  del  regime  nazionale  di  previdenza
sociale; sono  fatti  comunque  salvi  i  diritti  acquisiti  di  cui
all'articolo 37. 
  5. I titoli di formazione di ostetrica rilasciati ai  cittadini  di
cui  all'articolo  2,  comma  1,  da  altri  Stati  membri   elencati
nell'allegato V punto  5.5.2,  conformi  alle  condizioni  minime  di
formazione di cui all'articolo 46 e rispondenti alle modalita' di cui
all'articolo 47, sono riconosciuti dall'Autorita' di cui all'articolo
5, con gli  stessi  effetti  dei  titoli  rilasciati  in  Italia  per
l'accesso all'attivita' di ostetrica; sono  fatti  comunque  salvi  i
diritti acquisiti di cui all'articolo 49. 
  6. I titoli di formazione di architetto oggetto  di  riconoscimento
automatico di cui al comma 1, attestano una  formazione  iniziata  al
piu' presto nel corso dell'anno accademico indicato nell'allegato  V,
punto 5.7.1. 
  7. L'accesso e l'esercizio delle attivita' professionali di  medico
chirurgo, infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista,
veterinario, ostetrica e farmacista sono subordinati al  possesso  di
un titolo di formazione di cui all'allegato V, e  rispettivamente  ai
punti 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 e 5.6.2. 
  8. Il Ministero della salute  e  il  Ministero  dell'universita'  e
della ricerca, rispettivamente per le professioni sanitarie e per  le
professioni nel campo dell'architettura  di  cui  al  presente  Capo,
notificano alla  Commissione  europea  le  disposizioni  legislative,
regolamentari e amministrative che adottano in materia di rilascio di
titoli di formazione nei settori coperti dal presente  capo.  Inoltre
per i titoli di  formazione  nel  settore  dell'architettura,  questa
notifica e' inviata anche agli altri Stati membri. 
  9. Le informazioni notificate di cui al  comma  8  sono  pubblicate
nella  Gazzetta  Ufficiale   dell'Unione   europea   attraverso   una
comunicazione della Commissione europea nella quale sono indicate  le
denominazioni date dagli Stati membri  ai  titoli  di  formazione  e,
eventualmente, l'organismo che rilascia il titolo di  formazione,  il
certificato che accompagna tale  titolo  e  il  titolo  professionale
corrispondente, che compare nell'allegato V e,  rispettivamente,  nei
punti 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2,  5.5.2,
5.6.2 e 5.7.1. 
  10. Gli elenchi di cui all'allegato V sono aggiornati e modificati,
in conformita' alle relative modifiche definite in sede  comunitaria,
relativamente alle professioni sanitarie, con  decreto  del  Ministro
della salute, di concerto con il Ministro  dell'universita'  e  della
ricerca, e, relativamente alla professione di architetto, con decreto
del Ministero dell'universita' e della ricerca. 
  11. I beneficiari del riconoscimento sono tenuti ad  assolvere  gli
obblighi di formazione continua previsti dalla legislazione vigente. 
  12. Non hanno diritto al riconoscimento professionale ai sensi  del
presente decreto  come  medico  chirurgo  e  infermiere  responsabile
dell'assistenza generale le persone in possesso del titolo bulgaro di
feldsher rilasciato in Bulgaria anteriormente al 31 dicembre  1999  e
che esercitavano questa professione nell'ambito del regime  nazionale
di sicurezza sociale bulgaro alla data del 1° gennaio 2000.