Art. 32. 
                          Diritti acquisiti 
  1. Fatti salvi i diritti acquisiti relativi alle professioni di cui
al presente capo i  titoli  di  formazione  che  danno  accesso  alle
attivita' professionali di medico con formazione di medico di base  e
di medico specialista,  di  infermiere  responsabile  dell'assistenza
generale, di odontoiatra, di odontoiatra specialista, di veterinario,
di farmacista in possesso dei cittadini di cui all'articolo 2,  comma
1 e che non soddisfano l'insieme dei requisiti di formazione  di  cui
agli articoli 33, 34, 38, 41, 42, 44, 46 e 50  sono  riconosciuti  se
sanciscono il compimento di una formazione iniziata prima delle  date
indicate nell'allegato V, punti 5.1.1., 5.1.2., 5.2.2., 5.3.2, 5.3.3,
5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 e  se  sono  accompagnati  da  un  attestato  che
certifica l'esercizio effettivo e lecito dell'attivita' in  questione
per almeno tre anni consecutivi nei  cinque  anni  che  precedono  il
rilascio dell'attestato stesso. 
  2. Il riconoscimento e' altresi' assicurato ai titoli di formazione
in medicina che danno accesso alle attivita' professionali di  medico
con formazione  di  base  e  di  medico  specialista,  di  infermiere
responsabile dell'assistenza generale, di odontoiatra, di odontoiatra
specialista, di veterinario, di ostetrica e di  farmacista  acquisiti
sul territorio della  ex  Repubblica  democratica  tedesca,  che  non
soddisfano i requisiti minimi di formazione di cui agli articoli  33,
34,  38,  41,  42,  44,  46  e  50  se  tali  titoli  sanciscono   il
completamento di una formazione iniziata: 
    a) prima del 3 ottobre 1990 per i medici con formazione di  base,
infermieri  responsabile   dell'assistenza   generale,   odontoiatri,
odontoiatri specialisti, veterinari, ostetriche e farmacisti; 
    b) prima del 3 aprile 1992 per i medici specialisti. 
  3. I titoli di formazione di cui al comma 2 consentono  l'esercizio
delle attivita' professionali su tutto il territorio  della  Germania
alle stesse condizioni dei  titoli  di  formazione  rilasciati  dalle
competenti autorita' tedesche di cui all'allegato V,  5.1.1.,  5.1.2,
5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2. 
  4. Sono altresi' riconosciuti i titoli di formazione  in  medicina,
che  danno  accesso  alle  attivita'  professionali  di  medico   con
formazione  di  base  e  di   medico   specialista,   di   infermiere
responsabile dell'assistenza generale, di veterinario, di  ostetrica,
di farmacista e di architetto che sono in possesso dei  cittadini  di
cui all'articolo 2, comma 1, e  che  sono  stati  rilasciati  nell'ex
Cecoslovacchia,  o  per  i  quali  la  corrispondente  formazione  e'
iniziata, per la Repubblica ceca e la Slovacchia, anteriormente al 1°
gennaio 1993, qualora le autorita' dell'uno o dell'altro Stato membro
sopra indicato attestino che detti titoli  di  formazione  hanno  sul
loro territorio la stessa validita' giuridica  dei  titoli  che  esse
rilasciano e, per quanto riguarda gli architetti, la stessa validita'
giuridica dei titoli menzionati, per detti Stati membri, all'allegato
VI, punto 6), per  quanto  riguarda  l'accesso  e  l'esercizio  delle
attivita' professionali di medico  con  formazione  di  base,  medico
specialista,  infermiere   responsabile   dell'assistenza   generale,
veterinario, ostetrica e farmacista, relativamente alle attivita'  di
cui all'articolo 51, e di architetto, relativamente alle attivita' di
cui all'articolo 54. Detto attestato  deve  essere  corredato  da  un
certificato rilasciato dalle medesime autorita',  il  quale  dimostri
l'effettivo e lecito esercizio da parte dei cittadini  in  questione,
nel territorio di questi, delle attivita' in oggetto per  almeno  tre
anni  consecutivi  nei  cinque  anni  precedenti  il   rilascio   del
certificato. 
  5. Sono altresi' riconosciuti ai sensi dell'articolo 31 i titoli di
formazione  in   medicina,   che   danno   accesso   alle   attivita'
professionali  di  medico  con  formazione  di  base  e   di   medico
specialista, di infermiere responsabile dell'assistenza generale,  di
odontoiatra,  di  odontoiatra   specialista,   di   veterinario,   di
ostetrica, di farmacista e di architetto che  sono  in  possesso  dei
cittadini di cui all'articolo 2, comma 1, e che sono stati rilasciati
nell'ex Unione Sovietica, o per cui la corrispondente  formazione  e'
iniziata: a) per l'Estonia, anteriormente al 20 agosto 1991;  b)  per
la Lettonia, anteriormente al 21 agosto 1991;  c)  per  la  Lituania,
anteriormente all'11 marzo 1990, qualora le autorita' di uno dei  tre
Stati membri sopra citati attestino che detti titoli hanno  sul  loro
territorio  la  stessa  validita'  giuridica  dei  titoli  che   esse
rilasciano e, per quanto riguarda gli architetti, la stessa validita'
giuridica dei titoli menzionati, per detti Stati membri, all'allegato
VI, punto 6, per quanto riguarda l'accesso alle, e l'esercizio delle,
attivita' professionali di medico  con  formazione  di  base,  medico
specialista,  infermiere   responsabile   dell'assistenza   generale,
dentista, dentista specialista, veterinario, ostetrica e  farmacista,
relativamente alle attivita' di cui all'articolo 46, e di architetto,
relativamente alle attivita' di cui all'articolo 54. Detto  attestato
deve essere corredato da un  certificato  rilasciato  dalle  medesime
autorita', il quale dimostri l'effettivo e lecito esercizio da  parte
dei cittadini in questione, nel territorio di questi, delle attivita'
in oggetto per almeno tre anni consecutivi nei cinque anni precedenti
il rilascio del certificato. 
  6. Sono altresi' ammessi al riconoscimento di cui all'articolo 31 i
titoli di formazione in medicina, che danno  accesso  alle  attivita'
professionali  di  medico  con  formazione  di  base  e   di   medico
specialista, di infermiere responsabile dell'assistenza generale,  di
odontoiatra,  di  odontoiatra   specialista,   di   veterinario,   di
ostetrica, di farmacista e di architetto che  sono  in  possesso  dei
cittadini di cui all'articolo 1 e che sono stati  rilasciati  nell'ex
Jugoslavia, o per i quali la corrispondente formazione  e'  iniziata,
per  la  Slovenia,  anteriormente  al  25  giugno  1991,  qualora  le
autorita' dello Stato membro sopra citato attestino che detti  titoli
hanno sul loro territorio la stessa validita'  giuridica  dei  titoli
che esse rilasciano e, per quanto riguarda gli architetti, la  stessa
validita' giuridica dei titoli menzionati, per  detto  Stato  membro,
all'allegato VI, punto 6,  per  quanto  riguarda  l'accesso  alle,  e
l'esercizio delle, attivita' professionali di medico  con  formazione
di base, medico specialista, infermiere responsabile  dell'assistenza
generale, dentista, dentista specialista,  veterinario,  ostetrica  e
farmacista, relativamente alle attivita' di cui all'articolo 51, e di
architetto, relativamente alle  attivita'  di  cui  all'articolo  54.
Detto attestato deve essere corredato da  un  certificato  rilasciato
dalle medesime autorita', il  quale  dimostri  l'effettivo  e  lecito
esercizio da parte dei cittadini di tale Stato membro, nel territorio
di  questo,  delle  attivita'  in  questione  per  almeno  tre   anni
consecutivi nei cinque anni precedenti il rilascio del certificato. 
  7. I titoli di formazione di  medico,  di  infermiere  responsabile
dell'assistenza  generale,  di  odontoiatra,   di   veterinario,   di
ostetrica e di farmacista rilasciati ai cittadini di cui all'articolo
2, comma 1, da un altro Stato membro e  che  non  corrispondono  alle
denominazioni che compaiono per tale  Stato  all'allegato  V,  5.1.1,
5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, e 5.6.2  sono
riconosciuti  se  accompagnati  da  un  certificato   rilasciato   da
autorita' od organi competenti di detto Stato membro che attesti  che
tali titoli di formazione sanciscono il compimento di una  formazione
ai sensi degli articoli 33, 34, 36, 38, 41, 42, 44, 46  e  50  e  che
sono assimilati dallo Stato membro che li ha rilasciati a  quelli  le
cui denominazioni  appaiono  nell'allegato  V,  punti  5.1.1,  5.1.2,
5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 e 5.6.2.