Art. 30.

  Modalita' di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica della
                     clientela da parte di terzi

  1.  Gli  obblighi  di  adeguata  verifica  della  clientela  di cui
all'articolo  18,  comma  1,  lettere  a),  b)  e  c), si considerano
comunque  assolti,  pur  in  assenza  del  cliente, quando e' fornita
idonea  attestazione  da  parte  di  uno dei soggetti seguenti, con i
quali i clienti abbiano rapporti continuativi ovvero ai quali abbiano
conferito  incarico  a  svolgere  una  prestazione professionale e in
relazione ai quali siano stati gia' identificati di persona:
    a) intermediari di cui all'articolo 11, comma 1;
    b)  enti creditizi ed enti finanziari di Stati membri dell'Unione
europea,  cosi'  come  definiti  nell'articolo  3,  paragrafi  1 e 2,
lettere b), c), e d), della direttiva;
    c)  banche  aventi  sede  legale  e  amministrativa  in Paesi non
appartenenti  all'Unione europea purche' aderenti al Gruppo di azione
finanziaria  internazionale  (GAFI)  e  succursali  in  tali Paesi di
banche italiane e di altri Stati aderenti al GAFI;
    d)  professionisti di cui all'articolo 12, comma 1, nei confronti
di altri professionisti.
  2.  L'attestazione  deve essere idonea a confermare l'identita' tra
il  soggetto  che deve essere identificato e il soggetto titolare del
conto   o   del  rapporto  instaurato  presso  l'intermediario  o  il
professionista  attestante,  nonche'  l'esattezza  delle informazioni
comunicate a distanza.
  3.  L'attestazione puo' consistere in un bonifico eseguito a valere
sul  conto  per il quale il cliente e' stato identificato di persona,
che  contenga  un codice rilasciato al cliente dall'intermediario che
deve procedere all'identificazione.
  4. In nessun caso l'attestazione puo' essere rilasciata da soggetti
che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese.
  5. Le autorita' di vigilanza di settore possono prevedere, ai sensi
dell'articolo  7,  comma  2,  ulteriori forme e modalita' particolari
dell'attestazione, anche tenendo conto dell'evoluzione delle tecniche
di comunicazione a distanza.
  6.   Nel   caso   in   cui   sorgano  in  qualunque  momento  dubbi
sull'identita'  del  cliente,  i  soggetti  obbligati  ai  sensi  del
presente  decreto compiono una nuova identificazione che dia certezza
sulla sua identita'.
  7.   Per   i   clienti  il  cui  contatto  e'  avvenuto  attraverso
l'intervento  di  un  soggetto esercente attivita' finanziaria di cui
all'articolo    11,   comma   3,   l'intermediario   puo'   procedere
all'identificazione   acquisendo  dal  soggetto  esercente  attivita'
finanziaria  le  informazioni  necessarie,  anche  senza  la presenza
contestuale del cliente.
  8.  Nel  caso  di  rapporti continuativi relativi all'erogazione di
credito  al consumo, di leasing, di emissione di moneta elettronica o
di   altre   tipologie   operative  indicate  dalla  Banca  d'Italia,
l'identificazione  puo'  essere  effettuata  da collaboratori esterni
legati  all'intermediario  da apposita convenzione, nella quale siano
specificati  gli  obblighi  previsti  dal presente decreto e ne siano
conformemente regolate le modalita' di adempimento.