Art. 31.

 Riconoscimento a livello comunitario dell'assolvimento da parte di
              terzi degli obblighi di adeguata verifica

    1.  Nelle ipotesi previste dall'articolo 30, comma 1, lettera a),
i  soggetti  di  cui  all'articolo  11  riconoscono i risultati degli
obblighi  di adeguata verifica della clientela previsti dall'articolo
18,  comma  1,  lettere a), b) e c), eseguiti da un ente creditizio o
finanziario   di   un  altro  Stato  comunitario,  a  condizione  che
soddisfino  i  requisiti  di  cui  agli  articoli 32 e 34, anche se i
documenti  o i dati sui quali sono basati tali requisiti sono diversi
da  quelli  richiesti nello Stato comunitario nel quale il cliente e'
introdotto.
    2.  Nelle ipotesi previste dall'articolo 30, comma 1, lettera d),
i  soggetti  di  cui  all'articolo  12, comma 1, lettere a), b) e c),
riconoscono  i  risultati  degli  obblighi di adeguata verifica della
clientela  previsti  dall'articolo  18, comma 1, lettere a), b) e c),
eseguiti  da  un  soggetto  di cui all'articolo 2, comma 1, numero 3,
lettere  a),  b)  e  c),  della  direttiva  situato in un altro Stato
comunitario,  a  condizione  che  soddisfi  i  requisiti  di cui agli
articoli 32 e 34, anche se i documenti o i dati sui quali sono basati
tali   requisiti   sono  diversi  da  quelli  richiesti  nello  stato
comunitario nel quale il cliente e' introdotto.
 
          Note all'art. 31:
              -  Per  la  direttiva 2005/60/CE si vedano le note alle
          premesse.