Art. 32.

             Requisiti obbligatori per i soggetti terzi

  1.  Ai  fini  della  presente sezione, si intendono per "terzi" gli
enti  o le persone enumerati nell'articolo 2 della direttiva o enti e
persone  equivalenti  situati  in  uno  Stato  extracomunitario,  che
soddisfino le condizioni seguenti:
    a)  sono  soggetti  a  registrazione  professionale obbligatoria,
riconosciuta dalla legge;
    b)  applicano  misure  di  adeguata  verifica  della  clientela e
obblighi  di  conservazione  dei  documenti  conformi o equivalenti a
quelli  previsti  dalla  direttiva e siano soggetti alla sorveglianza
intesa  a garantire il rispetto dei requisiti della direttiva secondo
il Capo V, Sezione 2, della direttiva medesima o siano situati in uno
Stato  extracomunitario  che  imponga  obblighi  equivalenti a quelli
previsti dal presente decreto.
 
          Note all'art. 32:
              -  Per  la  direttiva 2005/60/CE si vedano le note alle
          premesse.