Art. 33. 
 
                             Esclusioni 
 
  1. Quando la Commissione  europea  adotta  una  decisione  a  norma
dell'articolo 40, paragrafo 4, della  direttiva,  i  destinatari  del
presente decreto non possono ricorrere a  soggetti  terzi  del  Paese
terzo  in  questione  per  l'assolvimento  degli  obblighi   di   cui
all'articolo 18, comma 1, lettere a), b), e c). 
 
          Note all'art. 33:
              -  Per  la  direttiva 2005/60/CE si vedano le note alle
          premesse.