Art. 34. Obblighi dei terzi 1. I terzi mettono immediatamente a disposizione dei destinatari del presente decreto ai quali il cliente e' introdotto le informazioni richieste in virtu' degli obblighi di cui all'articolo 18, comma 1, lettere a), b) e c). 2. Le copie necessarie dei dati di identificazione e di verifica e di qualsiasi altro documento pertinente riguardante l'identita' del cliente o del titolare effettivo sono trasmesse, senza ritardo, su richiesta, dal terzo all'ente o alla persona soggetti al presente decreto ai quali il cliente e' introdotto. 3. Il ricorso a terzi stranieri e' consentito a condizione che la legislazione applicabile ai terzi imponga loro obblighi equivalenti a quelli previsti dai due commi 1 e 2.