Art. 43.
Disposizioni generali
1. Ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 18, comma 1,
lettera t), il datore di lavoro:
a) organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici
competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta
antincendio e gestione dell'emergenza;
b) designa preventivamente i lavoratori di cui all'articolo 18,
comma 1, lettera b);
c) informa tutti i lavoratori che possono essere esposti a un
pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i
comportamenti da adottare;
d) programma gli interventi, prende i provvedimenti e da'
istruzioni affinche' i lavoratori, in caso di pericolo grave e
immediato che non puo' essere evitato, possano cessare la loro
attivita', o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo
di lavoro;
e) adotta i provvedimenti necessari affinche' qualsiasi
lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria
sicurezza o per quella di altre persone e nell'impossibilita' di
contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le
misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo
conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.
2. Ai fini delle designazioni di cui al comma 1, lettera b), il
datore di lavoro tiene conto delle dimensioni dell'azienda e dei
rischi specifici dell'azienda o della unita' produttiva secondo i
criteri previsti nei decreti di cui all'articolo 46.
3. I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo,
rifiutare la designazione. Essi devono essere formati, essere in
numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto
delle dimensioni e dei rischi specifici dell'azienda o dell'unita'
produttiva.
4. Il datore di lavoro deve, salvo eccezioni debitamente motivate,
astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attivita'
in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed
immediato.