Art. 44.
    Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato

  1.  Il  lavoratore  che, in caso di pericolo grave, immediato e che
non  puo'  essere  evitato, si allontana dal posto di lavoro o da una
zona  pericolosa,  non  puo'  subire pregiudizio alcuno e deve essere
protetto da qualsiasi conseguenza dannosa.
  2.  Il  lavoratore  che,  in  caso  di pericolo grave e immediato e
nell'impossibilita' di contattare il competente superiore gerarchico,
prende  misure  per evitare le conseguenze di tale pericolo, non puo'
subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una
grave negligenza.