Art. 45.
                           Primo soccorso

  1.  Il datore di lavoro, tenendo conto della natura della attivita'
e delle dimensioni dell'azienda o della unita' produttiva, sentito il
medico  competente  ove nominato, prende i provvedimenti necessari in
materia  di  primo  soccorso  e  di  assistenza  medica di emergenza,
tenendo  conto  delle  altre eventuali persone presenti sui luoghi di
lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche
per il trasporto dei lavoratori infortunati.
  2.  Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso,
i requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati in
relazione  alla  natura  dell'attivita',  al  numero  dei  lavoratori
occupati  ed  ai  fattori  di  rischio  sono  individuati dal decreto
ministeriale  15  luglio  2003,  n.  388  e  dai  successivi  decreti
ministeriali  di  adeguamento  acquisito  il  parere della Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano.
  3.  Con  appositi  decreti  ministeriali, acquisito il parere della
Conferenza   permanente,   acquisito   il   parere  della  Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome  di  Trento  e  di Bolzano, vengono definite le modalita' di
applicazione in ambito ferroviario del decreto ministeriale 15 luglio
2003, n. 388 e successive modificazioni.
 
          Note all'art. 45:
              - Il testo del decreto ministeriale del 15 luglio 2003,
          n.   388   (Regolamento  recante  disposizioni  sul  pronto
          soccorso  aziendale,  in  attuazione dell'art. 15, comma 3,
          del  decreto  legislativo  19 settembre  1994,  n.  626,  e
          successive  modificazioni),  e'  pubblicato  nella Gazzetta
          Ufficiale 3 febbraio 2004, n. 27.