Art. 45. 
                           Primo soccorso 
 
  1. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura della  attivita'
e delle dimensioni dell'azienda o della unita' produttiva, sentito il
medico competente ove nominato, prende i provvedimenti  necessari  in
materia di primo  soccorso  e  di  assistenza  medica  di  emergenza,
tenendo conto delle altre eventuali persone presenti  sui  luoghi  di
lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche
per il trasporto dei lavoratori infortunati. 
  2. Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo  soccorso,
i requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati in
relazione  alla  natura  dell'attivita',  al  numero  dei  lavoratori
occupati ed ai  fattori  di  rischio  sono  individuati  dal  decreto
ministeriale  15  luglio  2003,  n.  388  e  dai  successivi  decreti
ministeriali di adeguamento  acquisito  il  parere  della  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano. 
  3. Con appositi decreti ministeriali,  acquisito  il  parere  della
Conferenza  permanente,  acquisito   il   parere   della   Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, vengono  definite  le  modalita'  di
applicazione in ambito ferroviario del decreto ministeriale 15 luglio
2003, n. 388 e successive modificazioni. 
 
          Note all'art. 45: 
              - Il testo del decreto ministeriale del 15 luglio 2003,
          n.  388  (Regolamento  recante  disposizioni   sul   pronto
          soccorso aziendale, in attuazione dell'art.  15,  comma  3,
          del decreto  legislativo  19  settembre  1994,  n.  626,  e
          successive modificazioni),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 3 febbraio 2004, n. 27.