Art. 45.
Primo soccorso
1. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura della attivita'
e delle dimensioni dell'azienda o della unita' produttiva, sentito il
medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in
materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza,
tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di
lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche
per il trasporto dei lavoratori infortunati.
2. Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso,
i requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati in
relazione alla natura dell'attivita', al numero dei lavoratori
occupati ed ai fattori di rischio sono individuati dal decreto
ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e dai successivi decreti
ministeriali di adeguamento acquisito il parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano.
3. Con appositi decreti ministeriali, acquisito il parere della
Conferenza permanente, acquisito il parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, vengono definite le modalita' di
applicazione in ambito ferroviario del decreto ministeriale 15 luglio
2003, n. 388 e successive modificazioni.
Note all'art. 45:
- Il testo del decreto ministeriale del 15 luglio 2003,
n. 388 (Regolamento recante disposizioni sul pronto
soccorso aziendale, in attuazione dell'art. 15, comma 3,
del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modificazioni), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 3 febbraio 2004, n. 27.