Art. 46.
                         Prevenzione incendi

  1.  La  prevenzione  incendi e' la funzione di preminente interesse
pubblico,  di  esclusiva  competenza  statuale, diretta a conseguire,
secondo  criteri  applicativi  uniformi sul territorio nazionale, gli
obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumita' delle persone
e di tutela dei beni e dell'ambiente.
  2.  Nei  luoghi  di lavoro soggetti al presente decreto legislativo
devono  essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per
tutelare l'incolumita' dei lavoratori.
  3.  Fermo  restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 marzo
2006,  n. 139 e dalle disposizioni concernenti la prevenzione incendi
di  cui  al  presente  decreto, i Ministri dell'interno, del lavoro e
della  previdenza  sociale,  in  relazione  ai  fattori  di  rischio,
adottano uno o piu' decreti nei quali sono definiti:
    a) i criteri diretti atti ad individuare:
      1)  misure  intese  ad  evitare l'insorgere di un incendio ed a
limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;
      2) misure precauzionali di esercizio;
      3)  metodi  di  controllo e manutenzione degli impianti e delle
attrezzature antincendio;
      4) criteri per la gestione delle emergenze;
    b)  le  caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e
protezione  antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e
la sua formazione.
  4.  Fino  all'adozione dei decreti di cui al comma 3, continuano ad
applicarsi  i  criteri  generali  di  sicurezza  antincendio e per la
gestione  delle  emergenze nei luoghi di lavoro di cui al decreto del
Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998.
  5.  Al  fine  di favorire il miglioramento dei livelli di sicurezza
antincendio nei luoghi di lavoro, ed ai sensi dell'articolo 14, comma
2,  lettera  h),  del  decreto  legislativo 8 marzo 2006, n. 139, con
decreto   del  Ministro  dell'interno  sono  istituiti,  presso  ogni
direzione  regionale  dei  vigili del fuoco, dei nuclei specialistici
per  l'effettuazione  di  una  specifica attivita' di assistenza alle
aziende. Il medesimo decreto contiene le procedure per l'espletamento
della attivita' di assistenza.
  6.  In  relazione  ai  principi  di  cui  ai commi precedenti, ogni
disposizione  contenuta nel presente decreto legislativo, concernente
aspetti di prevenzione incendi, sia per l'attivita' di disciplina che
di  controllo, deve essere riferita agli organi centrali e periferici
del  Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa  civile,  di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 8
marzo  2006,  n.  139.  Restano ferme le rispettive competenze di cui
all'articolo 13.
  7.  Le  maggiori risorse derivanti dall'espletamento della funzione
di  controllo  di  cui al presente articolo, sono rassegnate al Corpo
nazionale  dei  vigili  per il miglioramento dei livelli di sicurezza
antincendio nei luoghi di lavoro.
 
          Note all'art. 46:
              - Per  il  testo del citato decreto legislativo n. 139,
          del 2006, si veda nota all'art. 14.
              - Il  testo  del  decreto del Ministro dell'interno del
          10 marzo  1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e
          per  la  gestione  dell'emergenza nei luoghi di lavoro), e'
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 7 aprile 1998, n. 81,
          supplemento ordinario.
              - Il  testo  dell'art.  14,  comma 2,  lettera b),  del
          citato decreto legislativo n. 139 del 2006, e' il seguente:
              «Art.  14  (Competenza  e attivita). (Articoli 22 e 30,
          legge  27 dicembre  1941,  n. 1570; art. 2, legge 26 luglio
          1965,  n. 966; art. 14, decreto legislativo 30 luglio 1999,
          n.  300;  articoli 1,  6  e 8, decreto del Presidente della
          Repubblica 29 luglio 1982, n. 577). - 1. (Omissis).
              2.  Le  attivita'  di  prevenzione  incendi  di  cui al
          comma 1 sono in particolare:
                a) (omissis);
                b) il   rilascio   del   certificato  di  prevenzione
          incendi,  di  atti di autorizzazione, di benestare tecnico,
          di  collaudo  e  di  certificazione,  comunque  denominati,
          attestanti  la  conformita'  alla  normativa di prevenzione
          incendi  di  attivita'  e  costruzioni civili, industriali,
          artigianali   e   commerciali   e  di  impianti,  prodotti,
          apparecchiature e simili;».
              - Il  testo degli articoli 1, 2 e 13 del citato decreto
          legislativo n. 139 del 2006, e' il seguente:
              «  Art.  1  (Struttura e funzioni). (Articoli 1, 3 e 9,
          legge  13 maggio  1961,  n. 469; art. 11, legge 24 febbraio
          1992,   n.  225;  art.  14,  comma 3,  decreto  legislativo
          30 luglio 1999, n. 300). - 1. Il Corpo nazionale dei vigili
          del fuoco, di seguito denominato: «Corpo nazionale», e' una
          struttura  dello  Stato  ad ordinamento civile, incardinata
          nel  Ministero  dell'interno  - Dipartimento dei vigili del
          fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della difesa civile, di
          seguito  denominato:  «Dipartimento», per mezzo della quale
          il  Ministero  dell'interno  assicura,  anche per la difesa
          civile,  il  servizio di soccorso pubblico e di prevenzione
          ed   estinzione   degli  incendi  su  tutto  il  territorio
          nazionale,  nonche'  lo  svolgimento  delle altre attivita'
          assegnate al Corpo nazionale dalle leggi e dai regolamenti,
          secondo quanto previsto nel presente decreto legislativo.
              2.  Il  Corpo  nazionale e' componente fondamentale del
          servizio  di  protezione civile ai sensi dell'art. 11 della
          legge 24 febbraio 1992, n. 225.».
              «Art. 2 (Organizzazione centrale e periferica del Corpo
          nazionale).  (Articoli 10, 11, 12, legge 13 maggio 1961, n.
          469;   art.   4,   comma 4  e  art.  15,  comma 2,  decreto
          legislativo  30 luglio 1999, n. 300). - 1. L'organizzazione
          a  livello  centrale  del  Corpo  nazionale  si articola in
          direzioni  centrali  e  in uffici del Dipartimento, secondo
          quanto  previsto dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
          300,  e  successive modificazioni, dall'art. 12 del decreto
          legislativo  19 maggio  2000,  n.  139,  e  dall'art. 6 del
          decreto  del  Presidente della Repubblica 7 settembre 2001,
          n. 398.
              2.  Le  strutture  periferiche  del  Corpo nazionale si
          articolano nei seguenti uffici:
                a) direzioni  regionali  dei  vigili  del  fuoco  del
          soccorso   pubblico  e  della  difesa  civile,  di  livello
          dirigenziale  generale,  istituite  per  lo  svolgimento in
          ambito regionale delle funzioni di cui all'art. 1;
                b) comandi  provinciali,  di livello dirigenziale non
          generale,    istituiti   per   l'espletamento   in   ambito
          provinciale delle funzioni di cui all'art. 1;
                c) distretti,  distaccamenti permanenti e volontari e
          posti  di  vigilanza, istituiti alle dipendenze dei comandi
          provinciali;
                d) reparti   e   nuclei   speciali,  per  particolari
          attivita'  operative  che richiedano l'impiego di personale
          specificamente   preparato,   nonche'  l'ausilio  di  mezzi
          speciali o di animali.
              3.  Con  regolamento  emanato  ai  sensi  dell'art. 17,
          comma 4-bis,  della  legge  23 agosto  1988,  n.  400, sono
          determinate  l'organizzazione  e la disciplina degli uffici
          di   livello  dirigenziale  generale  di  cui  al  comma 2,
          lettera a). Con decreto del Ministro dell'interno di natura
          non  regolamentare  sono  istituiti  gli  uffici di livello
          dirigenziale  non  generale  con l'indicazione dei relativi
          compiti  e  gli  uffici  di  cui  al  comma 2, lettera c) e
          lettera d).
              4.  Fino  all'adozione  dei  provvedimenti  di  cui  al
          comma 3 continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data
          di entrata in vigore del presente decreto.».
              «Art.  13  (Definizione  ed  ambito  di  esplicazione).
          (Articoli 1  e  2,  legge  13 maggio  1961, n. 469; art. 1,
          comma 7,   lettera e),   legge   23 agosto  2004,  n.  239;
          articoli 1,  2 e 4, decreto del Presidente della Repubblica
          29 luglio  1982, n. 577). - 1. La prevenzione incendi e' la
          funzione   di   preminente  interesse  pubblico  diretta  a
          conseguire,   secondo   criteri  applicativi  uniformi  sul
          territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita
          umana,  di incolumita' delle persone e di tutela dei beni e
          dell'ambiente  attraverso  la  promozione,  lo  studio,  la
          predisposizione  e  la  sperimentazione  di  norme, misure,
          provvedimenti,  accorgimenti  e  modi  di  azione intesi ad
          evitare  l'insorgenza di un incendio e degli eventi ad esso
          comunque connessi o a limitarne le conseguenze.
              2.    Ferma    restando    la   competenza   di   altre
          amministrazioni,  enti ed organismi, la prevenzione incendi
          si  esplica  in ogni ambito caratterizzato dall'esposizione
          al  rischio  di  incendio e, in ragione della sua rilevanza
          interdisciplinare,  anche  nei  settori della sicurezza nei
          luoghi  di  lavoro, del controllo dei pericoli di incidenti
          rilevanti  connessi  con  determinate  sostanze pericolose,
          dell'energia,  della  protezione  da radiazioni ionizzanti,
          dei prodotti da costruzione.».