Art. 46.
Prevenzione incendi
1. La prevenzione incendi e' la funzione di preminente interesse
pubblico, di esclusiva competenza statuale, diretta a conseguire,
secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli
obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumita' delle persone
e di tutela dei beni e dell'ambiente.
2. Nei luoghi di lavoro soggetti al presente decreto legislativo
devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per
tutelare l'incolumita' dei lavoratori.
3. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 marzo
2006, n. 139 e dalle disposizioni concernenti la prevenzione incendi
di cui al presente decreto, i Ministri dell'interno, del lavoro e
della previdenza sociale, in relazione ai fattori di rischio,
adottano uno o piu' decreti nei quali sono definiti:
a) i criteri diretti atti ad individuare:
1) misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed a
limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;
2) misure precauzionali di esercizio;
3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle
attrezzature antincendio;
4) criteri per la gestione delle emergenze;
b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e
protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e
la sua formazione.
4. Fino all'adozione dei decreti di cui al comma 3, continuano ad
applicarsi i criteri generali di sicurezza antincendio e per la
gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al decreto del
Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998.
5. Al fine di favorire il miglioramento dei livelli di sicurezza
antincendio nei luoghi di lavoro, ed ai sensi dell'articolo 14, comma
2, lettera h), del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, con
decreto del Ministro dell'interno sono istituiti, presso ogni
direzione regionale dei vigili del fuoco, dei nuclei specialistici
per l'effettuazione di una specifica attivita' di assistenza alle
aziende. Il medesimo decreto contiene le procedure per l'espletamento
della attivita' di assistenza.
6. In relazione ai principi di cui ai commi precedenti, ogni
disposizione contenuta nel presente decreto legislativo, concernente
aspetti di prevenzione incendi, sia per l'attivita' di disciplina che
di controllo, deve essere riferita agli organi centrali e periferici
del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile, di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 8
marzo 2006, n. 139. Restano ferme le rispettive competenze di cui
all'articolo 13.
7. Le maggiori risorse derivanti dall'espletamento della funzione
di controllo di cui al presente articolo, sono rassegnate al Corpo
nazionale dei vigili per il miglioramento dei livelli di sicurezza
antincendio nei luoghi di lavoro.
Note all'art. 46:
- Per il testo del citato decreto legislativo n. 139,
del 2006, si veda nota all'art. 14.
- Il testo del decreto del Ministro dell'interno del
10 marzo 1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e
per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 aprile 1998, n. 81,
supplemento ordinario.
- Il testo dell'art. 14, comma 2, lettera b), del
citato decreto legislativo n. 139 del 2006, e' il seguente:
«Art. 14 (Competenza e attivita). (Articoli 22 e 30,
legge 27 dicembre 1941, n. 1570; art. 2, legge 26 luglio
1965, n. 966; art. 14, decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300; articoli 1, 6 e 8, decreto del Presidente della
Repubblica 29 luglio 1982, n. 577). - 1. (Omissis).
2. Le attivita' di prevenzione incendi di cui al
comma 1 sono in particolare:
a) (omissis);
b) il rilascio del certificato di prevenzione
incendi, di atti di autorizzazione, di benestare tecnico,
di collaudo e di certificazione, comunque denominati,
attestanti la conformita' alla normativa di prevenzione
incendi di attivita' e costruzioni civili, industriali,
artigianali e commerciali e di impianti, prodotti,
apparecchiature e simili;».
- Il testo degli articoli 1, 2 e 13 del citato decreto
legislativo n. 139 del 2006, e' il seguente:
« Art. 1 (Struttura e funzioni). (Articoli 1, 3 e 9,
legge 13 maggio 1961, n. 469; art. 11, legge 24 febbraio
1992, n. 225; art. 14, comma 3, decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300). - 1. Il Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, di seguito denominato: «Corpo nazionale», e' una
struttura dello Stato ad ordinamento civile, incardinata
nel Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del
fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di
seguito denominato: «Dipartimento», per mezzo della quale
il Ministero dell'interno assicura, anche per la difesa
civile, il servizio di soccorso pubblico e di prevenzione
ed estinzione degli incendi su tutto il territorio
nazionale, nonche' lo svolgimento delle altre attivita'
assegnate al Corpo nazionale dalle leggi e dai regolamenti,
secondo quanto previsto nel presente decreto legislativo.
2. Il Corpo nazionale e' componente fondamentale del
servizio di protezione civile ai sensi dell'art. 11 della
legge 24 febbraio 1992, n. 225.».
«Art. 2 (Organizzazione centrale e periferica del Corpo
nazionale). (Articoli 10, 11, 12, legge 13 maggio 1961, n.
469; art. 4, comma 4 e art. 15, comma 2, decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300). - 1. L'organizzazione
a livello centrale del Corpo nazionale si articola in
direzioni centrali e in uffici del Dipartimento, secondo
quanto previsto dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, e successive modificazioni, dall'art. 12 del decreto
legislativo 19 maggio 2000, n. 139, e dall'art. 6 del
decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001,
n. 398.
2. Le strutture periferiche del Corpo nazionale si
articolano nei seguenti uffici:
a) direzioni regionali dei vigili del fuoco del
soccorso pubblico e della difesa civile, di livello
dirigenziale generale, istituite per lo svolgimento in
ambito regionale delle funzioni di cui all'art. 1;
b) comandi provinciali, di livello dirigenziale non
generale, istituiti per l'espletamento in ambito
provinciale delle funzioni di cui all'art. 1;
c) distretti, distaccamenti permanenti e volontari e
posti di vigilanza, istituiti alle dipendenze dei comandi
provinciali;
d) reparti e nuclei speciali, per particolari
attivita' operative che richiedano l'impiego di personale
specificamente preparato, nonche' l'ausilio di mezzi
speciali o di animali.
3. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17,
comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
determinate l'organizzazione e la disciplina degli uffici
di livello dirigenziale generale di cui al comma 2,
lettera a). Con decreto del Ministro dell'interno di natura
non regolamentare sono istituiti gli uffici di livello
dirigenziale non generale con l'indicazione dei relativi
compiti e gli uffici di cui al comma 2, lettera c) e
lettera d).
4. Fino all'adozione dei provvedimenti di cui al
comma 3 continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data
di entrata in vigore del presente decreto.».
«Art. 13 (Definizione ed ambito di esplicazione).
(Articoli 1 e 2, legge 13 maggio 1961, n. 469; art. 1,
comma 7, lettera e), legge 23 agosto 2004, n. 239;
articoli 1, 2 e 4, decreto del Presidente della Repubblica
29 luglio 1982, n. 577). - 1. La prevenzione incendi e' la
funzione di preminente interesse pubblico diretta a
conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul
territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita
umana, di incolumita' delle persone e di tutela dei beni e
dell'ambiente attraverso la promozione, lo studio, la
predisposizione e la sperimentazione di norme, misure,
provvedimenti, accorgimenti e modi di azione intesi ad
evitare l'insorgenza di un incendio e degli eventi ad esso
comunque connessi o a limitarne le conseguenze.
2. Ferma restando la competenza di altre
amministrazioni, enti ed organismi, la prevenzione incendi
si esplica in ogni ambito caratterizzato dall'esposizione
al rischio di incendio e, in ragione della sua rilevanza
interdisciplinare, anche nei settori della sicurezza nei
luoghi di lavoro, del controllo dei pericoli di incidenti
rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose,
dell'energia, della protezione da radiazioni ionizzanti,
dei prodotti da costruzione.».