Art. 25
                     Taglia-oneri amministrativi

  1.  Entro  sessanta  giorni  dall'entrata  in  vigore  del presente
decreto,  su  proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione  e  del  Ministro  per la semplificazione normativa, e'
approvato  un programma per la misurazione degli oneri amministrativi
derivanti   da  obblighi  informativi  nelle  materie  affidate  alla
competenza  dello  Stato,  con  l'obiettivo  di giungere, entro il 31
dicembre 2012, alla riduzione di tali oneri per una quota complessiva
del  25%,  come  stabilito in sede europea. Per la riduzione relativa
alle   materie   di   competenza  regionale,  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo  20-ter  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59,  e dei
successivi accordi attuativi.
  2.  In  attuazione del programma di cui al comma 1, il Dipartimento
della  funzione  pubblica  coordina  le  attivita'  di misurazione in
raccordo  con  l'Unita'  per  la  semplificazione e la qualita' della
regolazione e le amministrazioni interessate per materia.
  3.  Ciascun  Ministro,  di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione   e   l'innovazione   e   con   il  Ministro  per  la
semplificazione  normativa,  adotta il piano di riduzione degli oneri
amministrativi,  che  definisce  le misure normative, organizzative e
tecnologiche  finalizzate  al raggiungimento dell'obiettivo di cui al
comma  1,  assegnando  i relativi programmi ed obiettivi ai dirigenti
titolari  dei  centri  di  responsabilita'  amministrativa.  I  piani
confluiscono  nel piano d'azione per la semplificazione e la qualita'
della regolazione di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legge
10 gennaio 2006, n. 4, che assicura la coerenza generale del processo
nonche' il raggiungimento dell'obiettivo finale di cui al comma 1.
  4.  Con  decreto  del  Ministro  per  la pubblica amministrazione e
l'innovazione  e  del  Ministro  per la semplificazione normativa, si
provvede  a  definire le linee guida per la predisposizione dei piani
di   cui  al  comma  3  e  delle  forme  di  verifica  dell'effettivo
raggiungimento   dei   risultati,   anche  utilizzando  strumenti  di
consultazione pubblica delle categorie e dei soggetti interessati.
  5.  Sulla  base  degli  esiti  della  misurazione  di ogni materia,
congiuntamente  ai  piani  di  cui al comma 3, e comunque entro il 30
settembre  2012,  il  Governo  e'  delegato  ad  adottare  uno o piu'
regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988,   n.   400,   su   proposta   del   Ministro  per  la  pubblica
amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione
normativa,  di  concerto  con  il  Ministro  o i Ministri competenti,
contenenti  gli  interventi  normativi  volti  a  ridurre  gli  oneri
amministrativi  gravanti  sulle  imprese  nei  settori  misurati  e a
semplificare  e  riordinare  la  relativa disciplina. Tali interventi
confluiscono  nel  processo di riassetto di cui all'articolo 20 della
legge 15 marzo 1997, n. 59.
  6.  Degli  stati  di  avanzamento  e dei risultati raggiunti con le
attivita'  di  misurazione  e  riduzione  degli  oneri amministrativi
gravanti  sulle  imprese  e' data tempestiva notizia sul sito web del
Ministro   per  la  pubblica  amministrazione  e  l'innovazione,  del
Ministro  per  la  semplificazione  normativa e dei Ministeri e degli
enti pubblici statali interessati.
  7.  Del  raggiungimento  dei  risultati  indicati nei singoli piani
ministeriali  di semplificazione si tiene conto nella valutazione dei
dirigenti responsabili.