Art. 26
                             Taglia-enti

  1.  Gli  enti  pubblici  non  economici  con una dotazione organica
inferiore  alle  50  unita',  nonche'  quelli  di  cui  al  comma 636
dell'articolo  2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con esclusione
degli  ordini  professionali e le loro federazioni, delle federazioni
sportive  e  degli  enti  non inclusi nell'elenco ISTAT pubblicato in
attuazione  del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004,
n.  311,  nonche'  degli  enti  parco  e  degli  enti di ricerca sono
soppressi  al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del
presente decreto-legge, ad eccezione di quelli confermati con decreto
dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la
semplificazione   normativa,   da   emanarsi  entro  quaranta  giorni
dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  e di quelli le cui
funzioni  sono  attribuite,  con lo stesso decreto, ad organi diversi
dal  Ministero  che  riveste  competenza  primaria  nella materia. Le
funzioni  da  questi  esercitate  sono attribuite all'amministrazione
vigilante  e  le  risorse  finanziarie  ed  umane  sono  trasferite a
quest'ultima,  che  vi  succede a titolo universale in ogni rapporto,
anche  controverso.  Nel  caso  in  cui  gli  enti da sopprimere sono
sottoposti  alla  vigilanza  di  piu'  Ministeri, le funzioni vengono
attribuite   al  Ministero  che  riveste  competenza  primaria  nella
materia.   Nei   successivi   novanta  giorni  i  Ministri  vigilanti
comunicano   ai   Ministri   per   la   pubblica   amministrazione  e
l'innovazione  e  per  la  semplificazione  normativa  gli  enti  che
risultano soppressi ai sensi del presente articolo.
  2.  Sono,  altresi',  soppressi  tutti  gli altri enti pubblici non
economici  di dotazione organica superiore a quella di cui al comma 1
che,  alla  scadenza  del 31 dicembre 2008 non sono stati individuati
dalle   rispettive  amministrazioni  al  fine  della  loro  conferma,
riordino  o  trasformazione  ai  sensi  del comma 634 dell'articolo 2
della  legge 24 dicembre 2007, n. 244. A decorrere dalla stessa data,
le  relative  funzioni  sono  trasferite  al Ministero vigilante. Con
decreto  di  natura  non  regolamentare  del Ministro per la pubblica
amministrazione   e   l'innovazione,   d'intesa   con   il   Ministro
dell'economia   e   delle   finanze   e   con   il  Ministro  per  la
semplificazione normativa e sentiti i Ministri interessati, corredato
da  una  situazione  contabile,  e'  disposta  la  destinazione delle
risorse finanziarie, strumentali e di personale degli enti soppressi.
In  caso  di incapienza della dotazione organica del Ministero di cui
al  secondo  periodo,  si  applica  l'articolo  3,  comma  128, della
presente   legge.  Al  personale  che  rifiuta  il  trasferimento  si
applicano  le  disposizioni  in  materia  di  eccedenza  e  mobilita'
collettiva di cui agli articoli 33 e seguenti del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165.
  3.  All'allegato  A  della  legge  24  dicembre  2007,  n. 244 sono
aggiunti, in fine, i seguenti enti:
    "Ente italiano montagna
    Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente
    Istituto agronomico per l'oltremare".
  4. All'alinea del comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre
2007,  n.  244,  le parole: "Ministro per le riforme e le innovazioni
nella  pubblica  amministrazione"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e  l'innovazione,  del
Ministro per la semplificazione normativa".
  5.  All'articolo 1, comma 4, della legge 27 settembre 2007, n. 165,
le  parole  "e  il  Ministro  per dell'Economia e delle Finanze" sono
sostituite  dalle  seguenti  ",  il  Ministro  dell'Economia  e delle
Finanze e il Ministro per la semplificazione normativa".