Art. 28
              Misure per garantire la razionalizzazione
                    di strutture tecniche statali

  1.  E'  istituito,  sotto la vigilanza del Ministro dell'ambiente e
della  tutela del territorio e del mare, l'Istituto di ricerca per la
protezione ambientale (IRPA).
  2.  L'IRPA  svolge le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie
strumentali   e   di   personale,   dell'Agenzia  per  la  protezione
dell'Ambiente  e  per  i  servizi  tecnici di cui all'articolo 38 del
Decreto   legislativo   n.  300  del  30  luglio  1999  e  successive
modificazioni,  dell'Istituto Nazionale per la fauna selvatica di cui
alla  legge  11  febbraio  1992, n. 157 e successive modificazioni, e
dell'Istituto  Centrale  per  la  Ricerca  scientifica  e tecnologica
applicata  al  mare  di  cui  all'articolo  1-bis del decreto-legge 4
dicembre  1993,  n.  496,  convertito  in  legge,  con modificazioni,
dall'articolo  1,  comma  1,  della  legge  21 gennaio 1994, n. 61, i
quali,  a  decorrere dalla data di insediamento dei commissari di cui
al comma 5 del presente articolo, sono soppressi.
  3.  Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della tutela del
territorio  e  del  mare,  da  adottare  di  concerto con il Ministro
dell'economia  e  delle  finanze, sentite le Commissioni parlamentari
competenti  in  materia  di  ambiente,  che  si esprimono entro venti
giorni  dalla data di assegnazione, sono determinati, in coerenza con
obiettivi di funzionalita', efficienza ed economicita', gli organi di
amministrazione  e controllo, la sede, le modalita' di costituzione e
di  funzionamento, le procedure per la definizione e l'attuazione dei
programmi  per  l'assunzione e l'utilizzo del personale, nel rispetto
del  contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto degli enti
di  ricerca e della normativa vigente, nonche' per l'erogazione delle
risorse  dell'IRPA.  In  sede di definizione di tale decreto si tiene
conto dei risparmi da realizzare a regime per effetto della riduzione
degli  organi  di  amministrazione  e controllo degli enti soppressi,
nonche'    conseguenti    alla   razionalizzazione   delle   funzioni
amministrative,  anche  attraverso  l'eliminazione delle duplicazioni
organizzative   e  funzionali,  e  al  minor  fabbisogno  di  risorse
strumentali e logistiche.
  4.   La  denominazione  "Istituto  di  ricerca  per  la  protezione
ambientale  (IRPA)"  sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente,
le  denominazioni:  "Agenzia  per la protezione dell'Ambiente e per i
servizi  tecnici  (APAT)", "Istituto Nazionale per la fauna selvatica
(INFS)" e "Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica
applicata al mare (ICRAM)".
  5. Per garantire l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle
attivita'   istituzionali   fino  all'avvio  dell'IRPA,  il  Ministro
dell'ambiente  e  della tutela del territorio e del mare, con proprio
decreto,  da  emanarsi  entro  trenta giorni dalla data di entrata in
vigore   del   presente   decreto,   nomina   un  commissario  e  due
subcommissari.
  6.  Dall'attuazione del presente articolo, compresa l'attivita' dei
commissari  di  cui  al comma precedente, non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  7.  La  Commissione  istruttoria per l'IPPC, di cui all'articolo 10
del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, e'
composta  da  ventitre  esperti,  provenienti  dal settore pubblico e
privato,  con elevata qualificazione giuridico-amministrativa, di cui
almeno   tre   scelti   fra  magistrati  ordinari,  amministrativi  e
contabili, oppure tecnico-scientifica.
  8. Il presidente viene scelto nell'ambito degli esperti con elevata
qualificazione tecnico-scientifica.
  9.  Il  Ministro  dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare  procede, con proprio decreto, alla nomina dei ventitre esperti,
in  modo da adeguare la composizione dell'organo alle prescrizioni di
cui  al  periodo  precedente. Sino all'adozione del decreto di nomina
dei  nuovi  esperti,  lo svolgimento delle attivita' istituzionali e'
garantita  dagli esperti in carica alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
  10.  La Commissione di valutazione degli investimenti e di supporto
alla  programmazione  e  gestione  degli interventi ambientali di cui
all'articolo  2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio
2007,  n.  90,  e'  composta da ventitre membri di cui dieci tecnici,
scelti  fra  ingegneri,  architetti,  biologi,  chimici  e geologi, e
tredici  scelti  fra  giuristi  ed  economisti,  tutti  di comprovata
esperienza,  di  cui  almeno  tre  scelti  fra  magistrati  ordinari,
amministrativi e contabili.
  11.  I  componenti sono nominati ai sensi dell'articolo 2, comma 3,
del  decreto  del  Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90,
entro  quarantacinque  giorni  dall'entrata  in  vigore  del presente
decreto legge.
  12.  La Commissione continua ad esercitare tutte le funzioni di cui
all'articolo  2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
14 maggio 2007, n. 90.
  13. Dall'attuazione del presente articolo, compresa l'attivita' dei
commissari  di  cui al comma 11, non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.