Art. 30
            Semplificazione dei controlli amministrativi
          a carico delle imprese soggette a certificazione

  1.  Per  le  imprese  soggette  a  certificazione  ambientale  o di
qualita'  rilasciata  da  un  soggetto  certificatore  accreditato in
conformita'  a  norme tecniche europee ed internazionali, i controlli
periodici  svolti  dagli enti certificatori sostituiscono i controlli
amministrativi  o  le ulteriori attivita' amministrative di verifica,
anche   ai   fini   dell'eventuale   rinnovo  o  aggiornamento  delle
autorizzazioni  per  l'esercizio  dell'attivita'.  Le  verifiche  dei
competenti  organi  amministrativi  hanno ad oggetto, in questo caso,
esclusivamente l'attualita' e la completezza della certificazione.
  2. La disposizione di cui al comma 1 e' espressione di un principio
generale   di   sussidiarieta'  orizzontale  ed  attiene  ai  livelli
essenziali  delle  prestazioni concernenti i diritti civili e sociali
che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi
dell'articolo  117,  secondo  comma,  lettera m), della Costituzione.
Resta   ferma   la  potesta'  delle  Regioni  e  degli  Enti  locali,
nell'ambito   delle   rispettive  competenze,  di  garantire  livelli
ulteriori di tutela.
  3. Con regolamento, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro
sessanta  giorni  dall'entrata  in  vigore della presente legge, sono
individuati  le  tipologie dei controlli e gli ambiti nei quali trova
applicazione  la  disposizione  di cui al comma 1, con l'obiettivo di
evitare  duplicazioni  e  sovrapposizioni  di  controlli,  nonche' le
modalita'  necessarie  per  la compiuta attuazione della disposizione
medesima.
  4. Le prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 entrano in vigore all'atto
di emanazione del regolamento di cui al comma 3.