Art. 31
              Durata e rinnovo della carta d'identita'

  1.  L'articolo  3,  secondo  comma,  del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive  modificazioni,  le  parole: "cinque anni" sono sostituite
dalle seguenti: "dieci anni".
  2. La disposizione di cui all'articolo 3, secondo comma, del citato
testo  unico  di  cui  al  regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come
modificato  dal  comma 1 del presente articolo, si applica anche alle
carte  d'identita'  in  corso  di  validita'  alla data di entrata in
vigore della presente legge.
  3.  Ai  fini del rinnovo, i Comuni informano i titolari della carta
d'identita'  della  data  di  scadenza  del  documento  stesso tra il
centoottantesimo  e  il  novantesimo  giorno  antecedente la medesima
data.