Art. 31 Durata e rinnovo della carta d'identita' 1. L'articolo 3, secondo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, le parole: "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "dieci anni". 2. La disposizione di cui all'articolo 3, secondo comma, del citato testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applica anche alle carte d'identita' in corso di validita' alla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Ai fini del rinnovo, i Comuni informano i titolari della carta d'identita' della data di scadenza del documento stesso tra il centoottantesimo e il novantesimo giorno antecedente la medesima data.