Art. 33
  Applicabilita' degli studi di settore e elenco clienti fornitori

  1.  Il  comma  1 dell'articolo 1, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, e' sostituito
dal seguente: "1. Le disposizioni previste dall'articolo 10, commi da
1  a  6,  della  legge  8 maggio 1998, n. 146, si applicano a partire
dagli accertamenti relativi al periodo d'imposta nel quale entrano in
vigore  gli  studi  di settore. A partire dall'anno 2009 gli studi di
settore  devono  essere  pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica  italiana  entro il 30 settembre del periodo d'imposta nel
quale entrano in vigore. Per l'anno 2008 il termine di cui al periodo
precedente e' fissato al 31 dicembre".
  2.  Resta  ferma  la  disposizione di cui all'articolo 10, comma 9,
della  legge  8  maggio  1998,  n.  146, concernente la emanazione di
regolamenti  governativi  nella  materia  ivi indicata. I regolamenti
previsti dal citato articolo 10 della legge n. 146, del 1998, possono
comunque  essere adottati qualora disposizioni legislative successive
a  quelle  contenute nella presente legge regolino la materia, a meno
che la legge successiva non lo escluda espressamente.
  3.  All'articolo  8-bis del decreto del Presidente della Repubblica
n. 322 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 4-bis e' abrogato;
    b) il comma 6 e' abrogato.