Art. 34
         Tutela dei consumatori e apparecchi di misurazione

  1.  L'articolo 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e'
abrogato.  Sono  attribuite  ai  comuni  le funzioni esercitate dalle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in materia
di  verificazione  prima  e  verificazione  periodica degli strumenti
metrici.
  2.  Presso  ciascun  comune  e'  individuato  un responsabile delle
attivita'  finalizzate  alla  tutela  del  consumatore  e  della fede
pubblica,  con  particolare  riferimento  ai  compiti  in  materia di
controllo  di  conformita'  dei  prodotti  e strumenti di misura gia'
svolti dagli uffici di cui al precedente periodo.
  3.  Dall'attuazione  delle  disposizioni  del presente articolo non
devono  derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della finanza
pubblica.  Le  attivita'  delle Amministrazioni pubbliche interessate
sono  svolte  nell'ambito  delle  risorse  disponibili a legislazione
vigente.