Art. 37
               Certificazioni e prestazioni sanitarie

  1.  Al  fine  di garantire la riduzione degli adempimenti meramente
formali  e  non  necessari  alla  tutela  della  salute  a  carico di
cittadini  ed  imprese  e  consentire  la eliminazione di adempimenti
formali  connessi  a  pratiche  sanitarie  obsolete,  ferme  restando
comunque le disposizioni vigenti in tema di sicurezza sul lavoro, con
decreto  del  Ministro  del lavoro, della salute e della solidarieta'
sociale,   di   concerto  con  il  Ministro  per  la  semplificazione
normativa,  previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  Unificata, sono
individuate le disposizioni da abrogare.
  2.  Il  comma  2 dell'articolo 1 del testo unico delle disposizioni
concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello  straniero,  di  cui  al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286,  e  successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "2. Il
presente  testo  unico non si applica ai cittadini degli Stati membri
dell'Unione  europea, salvo quanto previsto dalle norme di attuazione
dell'ordinamento comunitario".