Art. 38
                        Impresa in un giorno

  1.  Al fine di garantire il diritto di iniziativa economica privata
di  cui  all'articolo  41  della  Costituzione,  l'avvio di attivita'
imprenditoriale,  per il soggetto in possesso dei requisiti di legge,
e'  tutelato  sin  dalla  presentazione della dichiarazione di inizio
attivita' o dalla richiesta del titolo autorizzatorio.
  2.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  attengono ai livelli
essenziali  delle  prestazioni  per garantire uniformemente i diritti
civili  e sociali ed omogenee condizioni per l'efficienza del mercato
e   la   concorrenzialita'  delle  imprese  su  tutto  il  territorio
nazionale,  ai  sensi  dell'articolo  117,  seconda comma, lettera m)
della Costituzione.
  3.  Con  regolamento,  adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della  legge  23  agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello
sviluppo  economico  e del Ministro per la semplificazione normativa,
si  procede alla semplificazione e al riordino della disciplina dello
sportello  unico  per  le  attivita' produttive di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica  20  ottobre 1998, n. 447, e successive
modificazioni,  in  base ai seguenti principi e criteri, nel rispetto
di  quanto  previsto  dagli articoli 19, comma 1 e 20, comma 4, della
legge 7 agosto 1990, n. 241:
    a)  attuazione  del  principio secondo cui, salvo quanto previsto
per  i  soggetti  privati  di cui alla lettera c), lo sportello unico
costituisce  l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione
a  tutte  le  vicende  amministrative  riguardanti  la  sua attivita'
produttiva  e fornisce, altresi', una risposta unica e tempestiva per
conto  di  tutte  le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel
procedimento,  ivi  comprese  quelle  di  cui all'articolo 14-quater,
comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
    b)  le  disposizioni  si  applicano  sia per l'espletamento delle
procedure  e delle formalita' per i prestatori di servizi di cui alla
direttiva  del  Consiglio  e  del  Parlamento europeo del 12 dicembre
2006,  n.  123,  sia  per  la realizzazione e la modifica di impianti
produttivi di beni e servizi;
    c)  l'attestazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla
normativa per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e
la  cessazione  dell'esercizio  dell'attivita' di impresa puo' essere
affidata  a  soggetti privati accreditati ("Agenzie per le imprese").
In  caso  di  istruttoria  con  esito positivo, tali soggetti privati
rilasciano  una  dichiarazione  di conformita' che costituisce titolo
autorizzatorio  per  l'esercizio dell'attivita'. Qualora si tratti di
procedimenti   che   comportino   attivita'  discrezionale  da  parte
dell'Amministrazione,   i   soggetti   privati  accreditati  svolgono
unicamente   attivita'  istruttorie  in  luogo  e  a  supporto  dello
sportello unico;
    d)   i  comuni  possono  esercitare  le  funzioni  inerenti  allo
sportello unico anche avvalendosi del sistema camerale;
    e)  l'attivita' di impresa puo' essere avviata immediatamente nei
casi  in  cui sia sufficiente la presentazione della dichiarazione di
inizio attivita' allo sportello unico;
    f)  lo  sportello  unico,  al  momento  della presentazione della
dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti per la
realizzazione  dell'intervento, rilascia una ricevuta che, in caso di
d.i.a.,  costituisce  titolo  autorizzatorio.  In caso di diniego, il
privato  puo' richiedere il ricorso alla conferenza di servizi di cui
agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241;
    g)   per   i   progetti   di  impianto  produttivo  eventualmente
contrastanti  con  le  previsioni  degli  strumenti  urbanistici,  e'
previsto un termine di trenta giorni per il rigetto o la formulazione
di  osservazioni  ostative, ovvero per l'attivazione della conferenza
di servizi per la conclusione certa del procedimento;
    h) in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, scaduto
il  termine  previsto  per  le altre amministrazioni per pronunciarsi
sulle  questioni  di  loro  competenza,  l'amministrazione procedente
conclude  in  ogni caso il procedimento prescindendo dal loro avviso;
in  tal  caso,  salvo  il  caso  di  omessa richiesta dell'avviso, il
responsabile  del  procedimento non puo' essere chiamato a rispondere
degli  eventuali danni derivanti dalla mancata emissione degli avvisi
medesimi.
  4.  Con uno o piu' regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dello  sviluppo  economico  e  del  Ministro  per  la semplificazione
normativa,   sono   stabiliti   i   requisiti   e   le  modalita'  di
accreditamento  dei soggetti privati di cui al comma 3, lettera b), e
le  forme  di  vigilanza  sui  soggetti  stessi,  eventualmente anche
demandando  tali  funzioni  al sistema camerale, nonche' le modalita'
per   la   divulgazione,   anche   informatica,  delle  tipologie  di
autorizzazione   per  le  quali  e'  sufficiente  l'attestazione  dei
soggetti privati accreditati, secondo criteri omogenei sul territorio
nazionale e tenendo conto delle diverse discipline regionali.
  5.  Il  Comitato  per  la semplificazione di cui all'articolo 1 del
decreto-legge  n.  4  del  2006 predispone un piano di formazione dei
dipendenti   pubblici,  con  la  eventuale  partecipazione  anche  di
esponenti   del   sistema  produttivo,  che  miri  a  diffondere  sul
territorio  nazionale la capacita' delle amministrazioni pubbliche di
assicurare sempre e tempestivamente l'esercizio del diritto di cui al
comma  1  attraverso  gli  strumenti  di  semplificazione  di  cui al
presente articolo.
  6.  Dall'attuazione  delle  disposizioni  del presente articolo non
devono  derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della finanza
pubblica.