Art. 39 
 Adempimenti di natura formale nella gestione dei rapporti di lavoro 
 
  1. Il datore di lavoro privato, con la sola esclusione  del  datore
di lavoro domestico, deve istituire  e  tenere  il  libro  unico  del
lavoro nel quale sono iscritti  tutti  i  lavoratori  subordinati,  i
collaboratori  coordinati  e  continuativi   e   gli   associati   in
partecipazione con apporto lavorativo. Per ciascun lavoratore  devono
essere  indicati  il  nome  e  cognome,  il  codice  fiscale  e,  ove
ricorrano,  la  qualifica  e  il  livello,  la   retribuzione   base,
l'anzianita' di servizio, nonche' le relative posizioni assicurative. 
  2.  Nel  libro  unico  del  lavoro  deve  essere  effettuata   ogni
annotazione relativa a dazioni in danaro o in  natura  corrisposte  o
gestite dal datore di lavoro, comprese le somme a titolo di  rimborso
spese, le trattenute a qualsiasi  titolo  effettuate,  le  detrazioni
fiscali, i dati relativi agli assegni per  il  nucleo  familiare,  le
prestazioni ricevute da  enti  e  istituti  previdenziali.  Le  somme
erogate a titolo di premio o per prestazioni di lavoro  straordinario
devono essere indicate specificatamente. Il libro  unico  del  lavoro
deve altresi' contenere un calendario delle presenze, da cui risulti,
per ogni giorno, il numero di ore di  lavoro  effettuate  da  ciascun
lavoratore  subordinato,   nonche'   l'indicazione   delle   ore   di
straordinario,  delle  eventuali  assenze  dal  lavoro,   anche   non
retribuite, delle ferie  e  dei  riposi.  Nella  ipotesi  in  cui  al
lavoratore venga corrisposta una  retribuzione  fissa  o  a  giornata
intera o a periodi superiori e' annotata solo la giornata di presenza
al lavoro. 
  3. Il libro unico del lavoro deve essere compilato coi dati di  cui
ai commi 1 e 2, per ciascun mese di riferimento, entro il  giorno  16
del mese successivo. 
  4. Il Ministro del lavoro, della salute e delle  politiche  sociali
stabilisce, con decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente  decreto,  le  modalita'  e  tempi  di
tenuta e conservazione del libro unico del  lavoro  e  disciplina  il
relativo regime transitorio. 
  5. Con la consegna al  lavoratore  di  copia  delle  scritturazioni
effettuate nel libro unico del lavoro il  datore  di  lavoro  adempie
agli obblighi di cui alla legge 5 gennaio 1953, n. 4. 
  6. La violazione dell'obbligo di istituzione  e  tenuta  del  libro
unico del lavoro di  cui  al  comma  1  e'  punita  con  la  sanzione
pecuniaria amministrativa da 500 a 2.500  euro.  L'omessa  esibizione
agli organi di vigilanza del libro unico del lavoro e' punita con  la
sanzione pecuniaria amministrativa da 200 a 2.000 euro. I soggetti di
cui all'articolo 1, comma 4, della legge 11 gennaio 1979, n. 12, che,
senza giustificato motivo, non ottemperino entro quindici giorni alla
richiesta degli organi di vigilanza di esibire la  documentazione  in
loro possesso sono puniti con la sanzione  amministrativa  da  250  a
2000 euro. In caso di recidiva della violazione la sanzione varia  da
500 a 3000. 
  7. Salvo i casi di errore meramente materiale, l'omessa o  infedele
registrazione dei dati di cui ai commi 1 e 2 che determina differenti
trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali  e'  punita  con  la
sanzione pecuniaria amministrativa  da  150  a  1500  euro  e  se  la
violazione si riferisce a piu' di dieci lavoratori la sanzione va  da
500 a 3000 euro. La violazione dell'obbligo di  cui  al  comma  3  e'
punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a  600  euro,
se la violazione si riferisce a piu' di dieci lavoratori la  sanzione
va da 150 a 1500  euro.  La  mancata  conservazione  per  il  termine
previsto dal decreto di cui al comma 4  e'  punita  con  la  sanzione
pecuniaria amministrativa da 100 a 600 euro. Alla contestazione delle
sanzioni amministrative di  cui  al  presente  comma  provvedono  gli
organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di  lavoro
e previdenza. Autorita' competente a ricevere il  rapporto  ai  sensi
dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e' la Direzione
provinciale del lavoro territorialmente competente. 
  8. Il primo periodo dell'articolo 23  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e' sostituito dal  seguente:
"Se ai lavori sono  addette  le  persone  indicate  dall'articolo  4,
numeri 6 e 7, il datore di lavoro, anche artigiano, qualora non siano
oggetto di comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto  di
lavoro di cui all'articolo  9-bis,  comma  2,  del  decreto-legge  1°
ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella  legge  28
novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, deve  denunciarle,
in  via  telematica  o  a  mezzo   fax,   all'Istituto   assicuratore
nominativamente,   prima   dell'inizio   dell'attivita'   lavorativa,
indicando altresi' il trattamento retributivo ove previsto". 
  9. Alla legge 18 dicembre 1973, n. 877 sono apportate  le  seguenti
modifiche:  a)  nell'articolo  2,  e'  abrogato  il   comma   3;   b)
nell'articolo 3, i commi da 1 a 4 e 6 sono abrogati, il  comma  5  e'
sostituito dal seguente: "Il datore di  lavoro  che  faccia  eseguire
lavoro al di fuori della propria azienda e' obbligato  a  trascrivere
il nominativo ed il relativo domicilio dei  lavoratori  esterni  alla
unita' produttiva, nonche' la misura  della  retribuzione  nel  libro
unico del lavoro"; c) nell'articolo  10,  i  commi  da  2  a  4  sono
abrogati, il  comma  1  e'  sostituito  dal  seguente:  "Per  ciascun
lavoratore a domicilio, il libro  unico  del  lavoro  deve  contenere
anche le date e le ore  di  consegna  e  riconsegna  del  lavoro,  la
descrizione del lavoro eseguito, la specificazione della quantita'  e
della qualita' di esso"; d) nell'articolo 13, i  commi  2  e  6  sono
abrogati, al comma 3 sono abrogate le parole "e 10, primo comma",  al
comma 4 sono abrogate le parole "3,  quinto  e  sesto  comma,  e  10,
secondo e quarto comma". 
  10. Dalla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto  sono
soppressi, e fermo restando quanto previsto dal  decreto  di  cui  al
comma 4: 
    a) l'articolo 134 del regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422; 
    b) l'articolo 7 della legge 9 novembre 1955, n. 1122; 
    c) gli  articoli  39  e  41  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 maggio 1955, n. 797; 
    d) il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre  1963,
n. 2053; 
    e) gli articoli 20, 21, 25 e 26 del decreto del Presidente  della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; 
    f) l'articolo 42 della legge 30 aprile 1969, n. 153; 
    g) la legge 8 gennaio 1979, n. 8; 
    h) il decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1981, n.
179; 
    i) l'articolo 9-quater del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510,
    convertito con modificazioni nella legge  28  novembre  1996,  n.
    608; 
    j) il comma 1178 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.
296; 
    k) il decreto ministeriale 30 ottobre 2002; 
    l) la legge 17 ottobre 2007, n. 188; 
    m) i commi 32, lettera d), 38, 45, 47, 48, 49, 50,  dell'articolo
1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247; 
    n) i commi 1173 e 1174 dell'articolo 1 della  legge  27  dicembre
2006, n. 296. 
  11. Dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto  trovano
applicazione gli articoli 14, 33, 34, 35, 36,  37,  38,  39,  40  del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive  modifiche
e integrazioni. 
  12.  Alla  lettera  h)  dell'articolo  55,  comma  4,  del  decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole "degli articoli 18, comma
1, lettera u)" sono soppresse.