Art. 40
     Tenuta dei documenti di lavoro ed altri adempimenti formali

  1.  L'articolo  5  della legge 11 gennaio 1979, n. 12 e' sostituito
dal   seguente:  "1.  Per  lo  svolgimento  della  attivita'  di  cui
all'articolo 2 i documenti dei datori di lavoro possono essere tenuti
presso   lo   studio   dei   consulenti  del  lavoro  o  degli  altri
professionisti di cui all'articolo 1, comma 1. I datori di lavoro che
intendono    avvalersi   di   questa   facolta'   devono   comunicare
preventivamente  alla Direzione provinciale del lavoro competente per
territorio  le  generalita'  del  soggetto al quale e' stato affidato
l'incarico,  nonche'  il luogo ove sono reperibili i documenti. 2. Il
consulente  del lavoro e gli altri professionisti di cui all'articolo
1,  comma 1, che, senza giustificato motivo, non ottemperino entro 15
giorni  alla  richiesta  degli  organi  di  vigilanza  di  esibire la
documentazione   in  loro  possesso,  sono  puniti  con  la  sanzione
pecuniaria  amministrativa  da  100  a 1000 euro. In caso di recidiva
della   violazione  e'  data  informazione  tempestiva  al  Consiglio
provinciale    dell'Ordine    professionale   di   appartenenza   del
trasgressore per eventuali provvedimenti disciplinari".
  2.  All'articolo  4-bis  del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.
181,  come  inserito  dall'articolo  6  del  decreto  legislativo  19
dicembre  2002,  n.  297,  il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2.
All'atto  della  assunzione,  prima  dell'inizio  della  attivita' di
lavoro,  i  datori  di  lavoro  pubblici  e  privati,  sono  tenuti a
consegnare   ai   lavoratori   una   copia   della  comunicazione  di
instaurazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 9-bis, comma
2,  del  decreto-legge  1°  ottobre  1996,  n.  510,  convertito, con
modificazioni,  nella  legge  28  novembre 1996, n. 608, e successive
modificazioni, adempiendo in tal modo anche alla comunicazione di cui
al  decreto  legislativo 26 maggio 1997, n. 152. L'obbligo si intende
assolto  nel  caso in cui il datore di lavoro consegni al lavoratore,
prima  dell'inizio  della  attivita'  lavorativa, copia del contratto
individuale  di  lavoro  che  contenga  anche  tutte  le informazioni
previste  dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152. La presente
disposizione  non  si  applica per il personale di cui all'articolo 3
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".
  3.  All'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 234
sono  apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2 sono abrogate le
parole  "I  registri sono conservati per almeno due anni dopo la fine
del relativo periodo"; b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "Gli
obblighi  di registrazione di cui al comma 2 si assolvono mediante le
relative scritturazioni nel libro unico del lavoro".
  4.  Il comma 6 dell'articolo 9 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e'
sostituito  dal  seguente: "6. I datori di lavoro pubblici e privati,
soggetti  alle  disposizioni  della  presente  legge  sono  tenuti ad
inviare  in  via  telematica  agli  uffici  competenti  un  prospetto
informativo  dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori
dipendenti, il numero e i nominativi dei lavoratori computabili nella
quota  di  riserva di cui all'articolo 3, nonche' i posti di lavoro e
le  mansioni  disponibili per i lavoratori di cui all'articolo 1. Se,
rispetto  all'ultimo  prospetto  inviato,  non  avvengono cambiamenti
nella  situazione  occupazionale  tali  da  modificare l'obbligo o da
incidere  sul computo della quota di riserva, il datore di lavoro non
e'   tenuto   ad   inviare   il  prospetto.  Al  fine  di  assicurare
l'unitarieta'  e  l'omogeneita'  del  sistema  informativo lavoro, il
modulo per l'invio del prospetto informativo, nonche' la periodicita'
e  le  modalita'  di trasferimento dei dati sono definiti con decreto
del  Ministro  del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di
concerto  con  il Ministro per l'innovazione e le tecnologie e previa
intesa  con  la  Conferenza Unificata. I prospetti sono pubblici. Gli
uffici competenti, al fine di rendere effettivo il diritto di accesso
ai  predetti  documenti amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto
1990,  n.  241,  dispongono la loro consultazione nelle proprie sedi,
negli spazi disponibili aperti al pubblico".
  5.  Al  comma  1  dell'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68
sono  soppresse le parole "nonche' apposita certificazione rilasciata
dagli uffici competenti dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme
della presente legge".
  6.   Gli  armatori  e  le  societa'  di  armamento  sono  tenute  a
comunicare,  entro  il ventesimo giorno del mese successivo alla data
di  imbarco o sbarco, agli Uffici di collocamento della gente di mare
nel  cui  ambito  territoriale  si  verifica  l'imbarco  o lo sbarco,
l'assunzione  e  la  cessazione  dei  rapporti  di lavoro relativi al
personale  marittimo  iscritto nelle matricole della gente di mare di
cui  all'articolo  115  del  Codice  della  Navigazione, al personale
marittimo  non iscritto nelle matricole della gente di mare nonche' a
tutto  il personale che a vario titolo presta servizio, come definito
all'articolo  2, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della
Repubblica n. 324 del 2001.