Art. 41
      Modifiche alla disciplina in materia di orario di lavoro

  1.  All'articolo  1,  comma  2,  lettera  e),  n.  2,  del  decreto
legislativo  8  aprile  2003,  n.  66  dopo le parole "e' considerato
lavoratore  notturno  qualsiasi  lavoratore  che svolga", inserire le
parole: "per almeno tre ore".
  2.  All'articolo  1, comma 2, lettera h), del decreto legislativo 8
aprile  2003,  n. 66 dopo le parole "passeggeri o merci", inserire le
parole: "sia per conto proprio che per conto di terzi".
  3.  All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 8 aprile 2003,
n.   66   dopo   le   parole   "attivita'   operative  specificamente
istituzionali",  inserire  le  parole:  "e agli addetti ai servizi di
vigilanza privata".
  4. All'articolo 7 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 dopo
le parole "frazionati durante la giornata", inserire le parole: "o da
regimi di reperibilita".
  5.  All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2003,
n.  66,  dopo  le  parole  "di cui all'articolo 7.", sono aggiunte le
parole  "Il  suddetto periodo di riposo consecutivo e' calcolato come
media in un periodo non superiore a 14 giorni".
  6.  La lettera a) dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo
8  aprile  2003, n. 66 e' sostituita dalla seguente: "a) attivita' di
lavoro  a  turni ogni volta che il lavoratore cambi turno o squadra e
non  possa  usufruire,  tra la fine del servizio di un turno o di una
squadra e l'inizio del successivo, di periodi di riposo giornaliero o
settimanale".
  7.  Il  comma  1  dell'articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile
2003,  n. 66 e' sostituito dal seguente: "Le disposizioni di cui agli
articoli  7,  8,  12  e 13 possono essere derogate mediante contratti
collettivi  stipulati  a  livello  nazionale  con  le  organizzazioni
sindacali   comparativamente  piu'  rappresentative.  In  assenza  di
specifiche disposizioni nei contratti collettivi nazionali le deroghe
possono  essere  stabilite  nei  contratti  collettivi territoriali o
aziendali  stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente
piu' rappresentative sul piano nazionale".
  8.  Il  comma  3,  dell'articolo  18-bis  del decreto legislativo 8
aprile  2003,  n.  66  e'  sostituito dal seguente: "3. La violazione
delle   disposizioni   previste  dall'articolo  4,  commi  2,  3,  4,
dall'articolo  9, comma 3, e dall'articolo 10, comma 1, e' punita con
la sanzione amministrativa da 130 a 780 euro per ogni lavoratore, per
ciascun  periodo di riferimento di cui all'articolo 4, commi 3 o 4, a
cui si riferisca la violazione".
  9. Il comma 4 dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 8 aprile
2003,  n.  66  e'  sostituito  dal  seguente: "4. La violazione delle
disposizioni  previste  dall'articolo  7,  comma  1, e' punita con la
sanzione  amministrativa  da  25 euro a 100 euro in relazione ad ogni
singolo lavoratore e ad ogni singolo periodo di 24 ore".
  10.  Il  comma  6  dell'articolo  18-bis  del decreto legislativo 8
aprile  2003,  n.  66  e'  sostituito dal seguente: "6. La violazione
delle disposizioni previste dall'articolo 5, commi 3 e 5, e' soggetta
alla  sanzione  amministrativa  da 25 a 154 euro. Se la violazione si
riferisce  a  piu'  di  cinque lavoratori ovvero si e' verificata nel
corso  dell'anno solare per piu' di cinquanta giornate lavorative, la
sanzione  amministrativa  va  da 154 a 1.032 euro e non e' ammesso il
pagamento della sanzione in misura ridotta".
  11.  All'articolo  14,  comma  1,  del decreto legislativo 9 aprile
2008,  n.  81  eliminare  le  parole:  "ovvero  in  caso di reiterate
violazioni  della  disciplina  in materia di superamento dei tempi di
lavoro, di riposo giornaliero e settimanale di cui agli articoli 4, 7
e  9  del  decreto  legislativo  8  aprile  2003, n. 66, e successive
modificazioni,  considerando le specifiche gravita' di esposizione al
rischio di infortunio,".
  12. All'articolo 14, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 9
aprile  2008,  n.  81  eliminare  le parole: "di reiterate violazioni
della  disciplina  in  materia di superamento dei tempi di lavoro, di
riposo  giornaliero  e  settimanale,  di cui al decreto legislativo 8
aprile 2003, n. 66, o".
  13. Al personale delle aree dirigenziali degli Enti e delle Aziende
del   Servizio   Sanitario  Nazionale,  in  ragione  della  qualifica
posseduta  e  delle necessita' di conformare l'impegno di servizio al
pieno   esercizio   della   responsabilita'   propria   dell'incarico
dirigenziale  affidato,  non si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 4 e 7 del decreto legislativo 2003, n. 66. La contrattazione
collettiva  definisce  le  modalita'  atte  a  garantire ai dirigenti
condizioni  di lavoro che consentano una protezione appropriata ed il
pieno recupero delle energie psico-fisiche.
  14.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente decreto sono
abrogati  gli  articoli 4, comma 5, 12, comma 2, e l'articolo 18-bis,
comma 5, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.