Art. 41 Modifiche alla disciplina in materia di orario di lavoro 1. All'articolo 1, comma 2, lettera e), n. 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 dopo le parole "e' considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga", inserire le parole: "per almeno tre ore". 2. All'articolo 1, comma 2, lettera h), del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 dopo le parole "passeggeri o merci", inserire le parole: "sia per conto proprio che per conto di terzi". 3. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 dopo le parole "attivita' operative specificamente istituzionali", inserire le parole: "e agli addetti ai servizi di vigilanza privata". 4. All'articolo 7 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 dopo le parole "frazionati durante la giornata", inserire le parole: "o da regimi di reperibilita". 5. All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, dopo le parole "di cui all'articolo 7.", sono aggiunte le parole "Il suddetto periodo di riposo consecutivo e' calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni". 6. La lettera a) dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e' sostituita dalla seguente: "a) attivita' di lavoro a turni ogni volta che il lavoratore cambi turno o squadra e non possa usufruire, tra la fine del servizio di un turno o di una squadra e l'inizio del successivo, di periodi di riposo giornaliero o settimanale". 7. Il comma 1 dell'articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e' sostituito dal seguente: "Le disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 12 e 13 possono essere derogate mediante contratti collettivi stipulati a livello nazionale con le organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative. In assenza di specifiche disposizioni nei contratti collettivi nazionali le deroghe possono essere stabilite nei contratti collettivi territoriali o aziendali stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale". 8. Il comma 3, dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e' sostituito dal seguente: "3. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 4, commi 2, 3, 4, dall'articolo 9, comma 3, e dall'articolo 10, comma 1, e' punita con la sanzione amministrativa da 130 a 780 euro per ogni lavoratore, per ciascun periodo di riferimento di cui all'articolo 4, commi 3 o 4, a cui si riferisca la violazione". 9. Il comma 4 dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e' sostituito dal seguente: "4. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 7, comma 1, e' punita con la sanzione amministrativa da 25 euro a 100 euro in relazione ad ogni singolo lavoratore e ad ogni singolo periodo di 24 ore". 10. Il comma 6 dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e' sostituito dal seguente: "6. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 5, commi 3 e 5, e' soggetta alla sanzione amministrativa da 25 a 154 euro. Se la violazione si riferisce a piu' di cinque lavoratori ovvero si e' verificata nel corso dell'anno solare per piu' di cinquanta giornate lavorative, la sanzione amministrativa va da 154 a 1.032 euro e non e' ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta". 11. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 eliminare le parole: "ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, considerando le specifiche gravita' di esposizione al rischio di infortunio,". 12. All'articolo 14, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 eliminare le parole: "di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, o". 13. Al personale delle aree dirigenziali degli Enti e delle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale, in ragione della qualifica posseduta e delle necessita' di conformare l'impegno di servizio al pieno esercizio della responsabilita' propria dell'incarico dirigenziale affidato, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4 e 7 del decreto legislativo 2003, n. 66. La contrattazione collettiva definisce le modalita' atte a garantire ai dirigenti condizioni di lavoro che consentano una protezione appropriata ed il pieno recupero delle energie psico-fisiche. 14. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati gli articoli 4, comma 5, 12, comma 2, e l'articolo 18-bis, comma 5, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.