Art. 42
                Accesso agli elenchi dei contribuenti

  1.  Nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al
fine  di attuare il principio di trasparenza nell'ambito dei rapporti
fiscali  in  coerenza  con la disciplina prevalente negli altri Stati
comunitari:
    a) all'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
      1)  il  comma  6  e' sostituito dal seguente: "Gli elenchi sono
depositati  per  la  durata  di  un anno sia presso lo stesso ufficio
delle  imposte, sia presso i Comuni interessati. Nel predetto periodo
e'  ammessa la visione e l'estrazione di copia degli elenchi nei modi
e  con  i  limiti stabiliti dalla disciplina in materia di accesso ai
documenti  amministrativi  di  cui  agli articoli 22 e seguenti della
legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e  successive modificazioni, dalla
relativa  normativa di attuazione, nonche' da specifiche disposizioni
di  legge. Per l'accesso non sono dovuti i tributi speciali di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648";
      2)  dopo  il comma 6 e' aggiunto il seguente: "6-bis. Fuori dai
casi   sopra  previsti,  la  comunicazione  o  diffusione,  totale  o
parziale,  con qualsiasi mezzo, degli elenchi o di dati personali ivi
contenuti,  ove  il  fatto  non  costituisca  reato, e' punita con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquemila euro
a  trentamila  euro.  La  somma  puo' essere aumentata sino al triplo
quando  risulta inefficace in ragione delle condizioni economiche del
contravventore";
    b)   all'articolo   66-bis   del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,  sono  apportate le seguenti
modificazioni:
      1) nel primo periodo del secondo comma le parole "e pubblicano"
sono soppresse;
      2)  il  secondo  periodo  del  secondo  comma e' sostituito dal
seguente:  "Gli  elenchi sono depositati per la durata di un anno sia
presso   lo  stesso  ufficio  delle  imposte,  sia  presso  i  Comuni
interessati.   Nel   predetto   periodo,  e'  ammessa  la  visione  e
l'estrazione di copia degli elenchi nei modi e con i limiti stabiliti
dalla disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi di
cui  agli articoli 22 e seguenti nella legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive  modificazioni,  dalla  relativa  normativa di attuazione,
nonche'  da  specifiche disposizioni di legge. Per l'accesso non sono
dovuti  i  tributi  speciali  di  cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648";
      3)  al  quarto comma la parola "pubblicano" e' sostituita dalle
seguenti: "formano, per le finalita' di cui al secondo comma";
      4)  dopo  il  quarto  comma e' aggiunto il seguente: "Fuori dai
casi   sopra  previsti,  la  comunicazione  o  diffusione,  totale  o
parziale,  con qualsiasi mezzo, degli elenchi o di dati personali ivi
contenuti,  ove  il  fatto  non  costituisca  reato, e' punita con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquemila euro
a  trentamila  euro.  La  somma  puo' essere aumentata sino al triplo
quando  risulta inefficace in ragione delle condizioni economiche del
contravventore.".