Art. 44
             Semplificazione e riordino delle procedure
              di erogazione dei contributi all'editoria

  1.  Con  regolamento  di delegificazione ai sensi dell'articolo 17,
comma  2,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400, da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sentito  anche  il  Ministro  per  la semplificazione normativa, sono
emanate senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e tenuto conto
delle  somme  complessivamente stanziate nel bilancio dello Stato per
il  settore dell'editoria, che costituiscono limite massimo di spesa,
misure  di  semplificazione e riordino della disciplina di erogazione
dei  contributi all'editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250,
e successive modificazioni, e alla legge 7 marzo 2001, n. 62, nonche'
di  ogni  altra  disposizione  legislativa  o  regolamentare  ad esse
connessa, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
    a)  semplificazione  della documentazione necessaria per accedere
al  contributo  e  dei  criteri  di calcolo dello stesso, assicurando
comunque  la  prova  dell'effettiva  distribuzione e messa in vendita
della  testata,  nonche'  l'adeguata  valorizzazione dell'occupazione
professionale;
    b) semplificazione delle fasi del procedimento di erogazione, che
garantisca,  anche  attraverso il ricorso a procedure informatizzate,
che il contributo sia effettivamente erogato entro e non oltre l'anno
successivo a quello di riferimento.