Art. 45
          Soppressione del Servizio consultivo ed ispettivo
            tributario e della Commissione spesa pubblica

  1.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente
decreto,  il Servizio consultivo ed ispettivo tributario e' soppresso
e,  dalla  medesima  data,  le  relative  funzioni sono attribuite al
Dipartimento  delle  finanze  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze  ed  il  relativo personale amministrativo e' restituito alle
amministrazioni  di  appartenenza  ovvero, se del ruolo del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  assegnato  al  Dipartimento  delle
finanze di tale Ministero.
  2.  A  decorrere  dalla  data  di  cui  al  comma 1, sono o restano
abrogate  tutte  le  disposizioni  incompatibili con quelle di cui al
medesimo comma 1 e, in particolare:
    a)  a)  gli articoli 9, 10, 11, 12 della legge 24 aprile 1980, n.
146, e successive modificazioni;
    b)  b)  l'articolo  22  del  regolamento  emanato con decreto del
Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107;
    c)  c) gli articoli 2, comma 1, lettera d), e 3, comma 1, lettere
d)  ed  e), limitatamente al primo periodo, del decreto legislativo 3
luglio 2003, n. 173;
    d)  d)  gli articoli 4, comma 1, lettera c), e 18 del regolamento
emanato  con decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008,
n. 43;
    e) e) gli articoli da 14 a 29 del regolamento emanato con decreto
del  Presidente  della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, e successive
modificazioni.
  3.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente
decreto, l'organismo previsto dall'articolo 1, comma 474, della legge
27  dicembre  2006,  n.  296,  e'  soppresso.  Conseguentemente, sono
abrogati  i  commi  477,  478 e 479 del medesimo articolo. Le risorse
rinvenienti  dall'abrogazione  del  comma  477  sono  iscritti  in un
apposito  fondo dello stato di previsione del Ministero dell'economia
e  delle  finanze.  Con  decreto  del  Ministro dell'economia e delle
finanze  sono  adottate  le  variazioni degli assetti organizzativi e
funzionali  conseguenti alla soppressione del predetto organismo e si
provvede  anche  con  riferimento al relativo personale, tenuto conto
delle attivita' di cui al comma 480 del medesimo articolo 1.