Art. 19.
             Disposizioni finali e copertura finanziaria
  1.  Gli  allegati,  che costituiscono parte integrante del presente
decreto,  sono  aggiornati  con  decreto  del Ministro dello sviluppo
economico, in conformita' alle modifiche tecniche rese necessarie dal
progresso ovvero a quelle introdotte a livello comunitario.
  2.  All'articolo 11,  comma 1,  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica  26 agosto  1993,  n.  412,  le  parole da: «con modalita'
definite con decreto» fino alla fine del comma sono soppresse.
  3.  Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale
e  delle  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano ai sensi dei
rispettivi statuti e delle norme di attuazione.
  4. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri,
ne' minori entrate, a carico della finanza pubblica.
  5.  All'attuazione  delle  disposizioni  del  presente  decreto, le
amministrazioni   interessate   provvedono   con  le  risorse  umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 
          Nota all'art. 19:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  11,  comma 1,  del
          decreto  del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.
          412, cosi' come modificato dal presente decreto:
              «1.   L'esercizio  e  la  manutenzione  degli  impianti
          termici  sono  affidati al proprietario, definito come alla
          lettera j)  dell'art.  1,  comma 1, o per esso ad un terzo,
          avente  i  requisiti  definiti alla lettera o) dell'art. 1,
          comma 1,  che  se ne assume la responsabilita'. L'eventuale
          atto  di  assunzione di responsabilita' da parte del terzo,
          che   lo   espone  altresi'  alle  sanzioni  amministrative
          previste  dal  comma 5  dell'art.  34 della legge 9 gennaio
          1991,  n.  10,  deve  essere  redatto  in  forma  scritta e
          consegnato   al   proprietario.   Il   terzo  eventualmente
          incaricato,  non  puo' delegare ad altri le responsabilita'
          assunte,   e   puo'   ricorrere   solo  occasionalmente  al
          subappalto   delle   attivita'  di  sua  competenza,  fermo
          restando  il  rispetto della legge 5 marzo 1990, n. 46, per
          le   attivita'   di  manutenzione  straordinaria,  e  ferma
          restando  la propria diretta responsabilita' ai sensi degli
          articoli 1667  e  seguenti  del  codice civile. Il ruolo di
          terzo  responsabile  di un impianto e' incompatibile con il
          ruolo  di  fornitore di energia per il medesimo impianto, a
          meno  che  la  fornitura  sia  effettuata nell'ambito di un
          contratto servizio energia.».