Art. 16
      Proroga dei termini di cui al codice delle assicurazioni

  1.  All'articolo  354, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre
2005,   n.  209,  come  modificato  dall'articolo  4,  comma  8,  del
decreto-legge  3  giugno  2008, n. 97, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  2 agosto 2008, n. 129, le parole: "e comunque non oltre
dodici  mesi  dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355"
sono  sostituite  dalle seguenti: "e comunque non oltre diciotto mesi
dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355".