Art. 16 Proroga dei termini di cui al codice delle assicurazioni 1. All'articolo 354, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dall'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, le parole: "e comunque non oltre dodici mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque non oltre diciotto mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355".