Art. 17. Proroga dei termini per l'impegno delle risorse di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 1. Le risorse di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, riassegnate nell'anno 2008 e non impegnate al termine dell'esercizio, permangono per l'anno 2009 nelle disponibilita' del fondo di cui al comma 2 del citato articolo 148, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.