Art. 17.


Proroga  dei  termini per l'impegno delle risorse di cui all'articolo
              148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388


  1. Le risorse di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000,
n.  388, e successive modificazioni, riassegnate nell'anno 2008 e non
impegnate al termine dell'esercizio, permangono per l'anno 2009 nelle
disponibilita'  del  fondo di cui al comma 2 del citato articolo 148,
iscritto  nello  stato  di previsione della spesa del Ministero dello
sviluppo economico.
  2.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.