Art. 21 Differimento di termini in materia di distributori stradali di gas di petrolio liquefatto per autotrazione (GPL) 1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 2003, n. 340, per l'adeguamento degli impianti esistenti di distribuzione stradale di GPL per autotrazione, la cui capacita' complessiva resti limitata fino a 30 m3, e' differito al 31 dicembre 2009.