Art. 21
     Differimento di termini in materia di distributori stradali
        di gas di petrolio liquefatto per autotrazione (GPL)

  1.  Il  termine  di  cui  all'articolo  1, comma 2, del decreto del
Presidente   della   Repubblica   24   ottobre   2003,  n.  340,  per
l'adeguamento  degli  impianti esistenti di distribuzione stradale di
GPL  per  autotrazione,  la  cui capacita' complessiva resti limitata
fino a 30 m3, e' differito al 31 dicembre 2009.