Art. 23. 
 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
 
  1. Gli intermediari finanziari che alla data di entrata  in  vigore
del presente decreto risultano iscritti nell'elenco speciale  per  il
solo superamento del parametro relativo ai mezzi patrimoniali di  cui
al decreto ministeriale 13 maggio 1996, recante criteri di iscrizione
degli   intermediari   finanziari   nell'elenco   speciale   di   cui
all'articolo 107, comma 1, del testo unico,  mantengono  l'iscrizione
nell'elenco speciale per dodici mesi dalla  data  medesima.  Qualora,
entro tale termine, non  superino  le  soglie  di  rilevanza  di  cui
all'articolo 15, comma  2,  del  presente  decreto,  sono  cancellati
dall'elenco speciale. 
  2. Le istanze di iscrizione nell'elenco speciale  presentate  dagli
intermediari finanziari, alla data di entrata in vigore del  presente
decreto, per il superamento del  solo  parametro  relativo  ai  mezzi
patrimoniali  previsto  dal  decreto  ministeriale  13  maggio  1996,
recante  criteri  di   iscrizione   degli   intermediari   finanziari
nell'elenco speciale di cui all'articolo 107, comma  1,  del  decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si intendono decadute. 
  3. Gli intermediari finanziari che, alla data di entrata in  vigore
del presente  decreto,  gia'  svolgono  l'attivita'  di  rilascio  di
garanzie nei confronti del pubblico, entro novanta giorni dalla  data
medesima si adeguano alle disposizioni del  presente  decreto  ovvero
dismettono   l'attivita',   adottando   le   conseguenti    modifiche
statutarie. In caso di inosservanza delle disposizioni che  precedono
l'intermediario  e'  cancellato  dall'elenco  generale,  secondo   le
modalita' di cui all'articolo 111 del Testo unico. 
  4. La Banca d'Italia determina le modalita'  per  la  cancellazione
dall'apposita sezione dell'elenco generale di  cui  all'articolo  113
del Testo unico dei soggetti che, alla data di entrata in vigore  del
presente   decreto,   esercitano   attivita'   di    assunzione    di
partecipazioni  senza   svolgere   congiuntamente   altra   attivita'
finanziaria nei confronti delle proprie partecipate,  secondo  quanto
previsto dall'articolo 12, comma 3, del presente decreto. 
  5. Gli intermediari finanziari che, alla data di entrata in  vigore
del presente decreto, gia' svolgono attivita' di  intermediazione  in
cambi senza assunzione di rischi in  proprio  (money  broker),  entro
centottanta giorni dalla data medesima si adeguano alle  disposizioni
del presente decreto  ovvero  dismettono  l'attivita',  adottando  le
conseguenti modifiche  statutarie.  In  caso  di  inosservanza  delle
disposizioni che precedono l'intermediario e' cancellato  dall'elenco
generale, secondo le modalita' di  cui  all'articolo  111  del  Testo
unico. 
  6. La Banca d'Italia emana  disposizioni  volte  ad  assicurare  la
continuita' dell'invio da parte delle societa' di cui all'articolo  3
della legge 30 aprile 1999, n. 130  delle  informazioni  relative  ai
crediti cartolarizzati. 
  7. Per tutti i soggetti destinatari del presente decreto  la  Banca
d'Italia determina le modalita' di iscrizione nei relativi elenchi.