Art. 23. Disposizioni transitorie e finali 1. Gli intermediari finanziari che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano iscritti nell'elenco speciale per il solo superamento del parametro relativo ai mezzi patrimoniali di cui al decreto ministeriale 13 maggio 1996, recante criteri di iscrizione degli intermediari finanziari nell'elenco speciale di cui all'articolo 107, comma 1, del testo unico, mantengono l'iscrizione nell'elenco speciale per dodici mesi dalla data medesima. Qualora, entro tale termine, non superino le soglie di rilevanza di cui all'articolo 15, comma 2, del presente decreto, sono cancellati dall'elenco speciale. 2. Le istanze di iscrizione nell'elenco speciale presentate dagli intermediari finanziari, alla data di entrata in vigore del presente decreto, per il superamento del solo parametro relativo ai mezzi patrimoniali previsto dal decreto ministeriale 13 maggio 1996, recante criteri di iscrizione degli intermediari finanziari nell'elenco speciale di cui all'articolo 107, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si intendono decadute. 3. Gli intermediari finanziari che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, gia' svolgono l'attivita' di rilascio di garanzie nei confronti del pubblico, entro novanta giorni dalla data medesima si adeguano alle disposizioni del presente decreto ovvero dismettono l'attivita', adottando le conseguenti modifiche statutarie. In caso di inosservanza delle disposizioni che precedono l'intermediario e' cancellato dall'elenco generale, secondo le modalita' di cui all'articolo 111 del Testo unico. 4. La Banca d'Italia determina le modalita' per la cancellazione dall'apposita sezione dell'elenco generale di cui all'articolo 113 del Testo unico dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, esercitano attivita' di assunzione di partecipazioni senza svolgere congiuntamente altra attivita' finanziaria nei confronti delle proprie partecipate, secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 3, del presente decreto. 5. Gli intermediari finanziari che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, gia' svolgono attivita' di intermediazione in cambi senza assunzione di rischi in proprio (money broker), entro centottanta giorni dalla data medesima si adeguano alle disposizioni del presente decreto ovvero dismettono l'attivita', adottando le conseguenti modifiche statutarie. In caso di inosservanza delle disposizioni che precedono l'intermediario e' cancellato dall'elenco generale, secondo le modalita' di cui all'articolo 111 del Testo unico. 6. La Banca d'Italia emana disposizioni volte ad assicurare la continuita' dell'invio da parte delle societa' di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130 delle informazioni relative ai crediti cartolarizzati. 7. Per tutti i soggetti destinatari del presente decreto la Banca d'Italia determina le modalita' di iscrizione nei relativi elenchi.