Art. 24. Abrogazioni 1. Sono abrogati i seguenti decreti: a) il decreto ministeriale 6 luglio 1994, recante determinazione, ai sensi dell'articolo 106, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del contenuto delle attivita' indicate nello stesso articolo 106, comma 1, nonche' in quali circostanze ricorre l'esercizio delle suddette attivita' nei confronti del pubblico; b) il decreto ministeriale 6 luglio 1994, recante determinazione, ai sensi dell'articolo 113, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; c) il decreto ministeriale 6 luglio 1994, recante modalita' di iscrizione dei soggetti che operano nel settore finanziario di cui agli articoli 106, 113 e 155, commi 3 e 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; d) il decreto ministeriale 28 luglio 1994, recante disciplina dell'esercizio nel territorio della Repubblica, da parte di soggetti aventi sede legale all'estero, delle attivita' finanziarie elencate all'articolo 106, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; e) il decreto ministeriale 13 maggio 1996, recante criteri di iscrizione degli intermediari finanziari nell'elenco speciale di cui all'articolo 107, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; f) il decreto ministeriale 2 aprile 1999, recante determinazione, ai sensi dell'articolo 106, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dei requisiti patrimoniali relativi agli intermediari che svolgono attivita' di rilascio di garanzie nonche' a quelli che operano quali intermediari in cambi senza assunzione di rischi in proprio (money brokers); g) il decreto ministeriale 31 luglio 2001, n. 372, contenente disposizioni applicative dell'articolo 155, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 recante disposizioni sui soggetti che esercitano professionalmente l'attivita' di cambiavalute; h) il decreto ministeriale 9 novembre 2007, recante i criteri di iscrizione dei confidi nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, fatti salvi l'articolo 3 e l'articolo 2, secondo comma, primo periodo. Il presente decreto, munito delle sigillo dello Stato, sara' inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 17 febbraio 2009 Il Ministro : Tremonti Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 2009 Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 342