Art. 24. 
 
 
                             Abrogazioni 
 
 
  1. Sono abrogati i seguenti decreti: 
   a) il decreto ministeriale 6 luglio 1994, recante  determinazione,
ai sensi dell'articolo 106,  comma  4,  del  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385, del contenuto delle attivita' indicate  nello
stesso articolo 106, comma 1, nonche' in  quali  circostanze  ricorre
l'esercizio delle suddette attivita' nei confronti del pubblico; 
   b) il decreto ministeriale 6 luglio 1994, recante  determinazione,
ai sensi dell'articolo 113,  comma  1,  del  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385; 
   c) il decreto ministeriale 6 luglio  1994,  recante  modalita'  di
iscrizione dei soggetti che operano nel settore  finanziario  di  cui
agli articoli 106, 113 e 155, commi 3 e 4, del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385; 
   d) il decreto ministeriale  28  luglio  1994,  recante  disciplina
dell'esercizio nel territorio della Repubblica, da parte di  soggetti
aventi sede legale all'estero, delle attivita'  finanziarie  elencate
all'articolo 106, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385; 
   e) il decreto ministeriale 13  maggio  1996,  recante  criteri  di
iscrizione degli intermediari finanziari nell'elenco speciale di  cui
all'articolo 107, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385; 
   f) il decreto ministeriale 2 aprile 1999, recante  determinazione,
ai  sensi  dell'articolo  106,  comma  4,  lettera  b),  del  decreto
legislativo 1° settembre 1993, n.  385,  dei  requisiti  patrimoniali
relativi agli intermediari che  svolgono  attivita'  di  rilascio  di
garanzie nonche' a quelli che operano  quali  intermediari  in  cambi
senza assunzione di rischi in proprio (money brokers); 
   g) il decreto ministeriale 31  luglio  2001,  n.  372,  contenente
disposizioni applicative dell'articolo  155,  comma  5,  del  decreto
legislativo 1°  settembre  1993,  n.  385  recante  disposizioni  sui
soggetti   che   esercitano    professionalmente    l'attivita'    di
cambiavalute; 
   h) il decreto ministeriale 9 novembre 2007, recante i  criteri  di
iscrizione dei confidi nell'elenco  speciale  previsto  dall'articolo
107, comma 1, del decreto legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,
fatti salvi  l'articolo  3  e  l'articolo  2,  secondo  comma,  primo
periodo. 
  Il presente  decreto,  munito  delle  sigillo  dello  Stato,  sara'
inserito  nella  raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare. 
   Roma, 17 febbraio 2009 
                                               Il Ministro : Tremonti 
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano 
Registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 2009 
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari,  registro  n.  1
   Economia e finanze, foglio n. 342