Art. 20.
              (Principi e criteri direttivi concernenti
                  norme transitorie per le regioni)

1.  I decreti legislativi di cui all'articolo 2 recano una disciplina
transitoria  per  le  regioni,  nel  rispetto dei seguenti principi e
criteri direttivi:
 a) i  criteri  di  computo  delle quote del fondo perequativo di cui
all'articolo  9  si applicano a regime dopo l'esaurimento di una fase
di  transizione  diretta a garantire il passaggio graduale dai valori
dei  trasferimenti  rilevati  nelle  singole  regioni  come media nel
triennio   2006-2008,   al   netto   delle  risorse  erogate  in  via
straordinaria,  ai  valori  determinati  con  i  criteri dello stesso
articolo 9;
 b) l'utilizzo dei criteri definiti dall'articolo 9 avviene a partire
dall'effettiva  determinazione  del contenuto finanziario dei livelli
essenziali  delle  prestazioni,  mediante  un processo di convergenza
dalla  spesa  storica  al fabbisogno standard in un periodo di cinque
anni;
 c) per le materie diverse da quelle di cui all'articolo 117, secondo
comma,  lettera  m),  della Costituzione, il sistema di finanziamento
deve  divergere  progressivamente  dal criterio della spesa storica a
favore  delle capacita' fiscali per abitante in cinque anni. Nel caso
in  cui,  in  sede  di  attuazione  dei decreti legislativi, emergano
situazioni oggettive di significativa e giustificata insostenibilita'
per  alcune regioni, lo Stato puo' attivare, previa intesa in sede di
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province  autonome  di  Trento e di Bolzano, meccanismi correttivi di
natura compensativa di durata pari al periodo transitorio di cui alla
presente lettera;
 d) i meccanismi compensativi di cui alla lettera c) vengono attivati
in  presenza  di  un  organico  piano  di riorganizzazione dell'ente,
coordinato  con  il  Piano  per  il  conseguimento degli obiettivi di
convergenza di cui all'articolo 18;
 e) specificazione  del  termine  da cui decorre il periodo di cinque
anni di cui alle lettere b) e c);
 f) garanzia  per  le  regioni,  durante  la  fase transitoria, della
copertura  del  differenziale  certificato,  ove positivo, tra i dati
previsionali e l'effettivo gettito dei tributi di cui all'articolo 8,
comma 1, lettera g);
 g) acquisizione   al   bilancio   dello   Stato,   durante  la  fase
transitoria,  del differenziale certificato, ove negativo, tra i dati
previsionali e l'effettivo gettito dei tributi di cui all'articolo 8,
comma 1, lettera g);
 h) garanzia  che  la somma del gettito delle nuove entrate regionali
di  cui  all'articolo  10,  comma  1,  lettere  b)  e c), sia, per il
complesso delle regioni di cui al medesimo articolo, non inferiore al
valore degli stanziamenti di cui al comma 1, lettera a), del medesimo
articolo  10  e  che  si effettui una verifica, concordata in sede di
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province  autonome  di  Trento e di Bolzano, dell'adeguatezza e della
congruita' delle risorse finanziarie delle funzioni gia' trasferite.
2.   La  legge  statale  disciplina  la  determinazione  dei  livelli
essenziali  di assistenza e dei livelli essenziali delle prestazioni.
Fino  a  loro  nuova  determinazione in virtu' della legge statale si
considerano i livelli essenziali di assistenza e i livelli essenziali
delle prestazioni gia' fissati in base alla legislazione statale.
 
          Nota all'art. 20:
             -  Per  il  testo dell'art. 117 della Costituzione della
          Repubblica  italiana  e'  riportato  nelle note all'art. 2,
          comma 2, della presente legge.