Art. 21.
               (Norme transitorie per gli enti locali)

1.  In  sede  di  prima  applicazione,  i  decreti legislativi di cui
all'articolo  2 recano norme transitorie per gli enti locali, secondo
i seguenti principi e criteri direttivi:
 a) nel  processo di attuazione dell'articolo 118 della Costituzione,
al   finanziamento  delle  ulteriori  funzioni  amministrative  nelle
materie  di  competenza  legislativa  dello  Stato  o  delle regioni,
nonche'   agli   oneri  derivanti  dall'eventuale  ridefinizione  dei
contenuti  delle funzioni svolte dagli stessi alla data di entrata in
vigore  dei  medesimi  decreti  legislativi, provvedono lo Stato o le
regioni,  determinando  contestualmente  adeguate  forme di copertura
finanziaria coerenti con i principi della presente legge;
 b) garanzia che la somma del gettito delle nuove entrate di comuni e
province in base alla presente legge sia, per il complesso dei comuni
ed   il  complesso  delle  province,  corrispondente  al  valore  dei
trasferimenti  di  cui all'articolo 11, comma 1, lettera e), e che si
effettui una verifica di congruita' in sede di Conferenza unificata;
 c) considerazione,  nel  processo  di  determinazione del fabbisogno
standard, dell'esigenza di riequilibrio delle risorse in favore degli
enti locali sottodotati in termini di trasferimenti erariali ai sensi
della normativa vigente rispetto a quelli sovradotati;
 d) determinazione  dei  fondi  perequativi  di  comuni e province in
misura  uguale, per ciascun livello di governo, alla differenza fra i
trasferimenti  statali  soppressi ai sensi dell'articolo 11, comma 1,
lettera  e),  destinati  al  finanziamento  delle  spese  di comuni e
province,  esclusi i contributi di cui all'articolo 16, e le maggiori
entrate  spettanti  in  luogo di tali trasferimenti ai comuni ed alle
province,  ai  sensi  dell'articolo  12,  tenendo  conto dei principi
previsti  dall'articolo  2,  comma  2,  lettera  m),  numeri 1) e 2),
relativamente al superamento del criterio della spesa storica;
 e) sono definite regole, tempi e modalita' della fase transitoria in
modo  da garantire il superamento del criterio della spesa storica in
un  periodo  di cinque anni, per le spese riconducibili all'esercizio
delle  funzioni  fondamentali e per le altre spese. Fino alla data di
entrata  in  vigore  delle  disposizioni concernenti l'individuazione
delle funzioni fondamentali degli enti locali:
  1) il  fabbisogno delle funzioni di comuni e province e' finanziato
considerando  l'80  per  cento delle spese come fondamentali ed il 20
per cento di esse come non fondamentali, ai sensi del comma 2;
  2) per  comuni  e  province  l'80  per  cento delle spese di cui al
numero  1)  e'  finanziato  dalle  entrate  derivanti  dall'autonomia
finanziaria,  comprese le compartecipazioni a tributi erariali, e dal
fondo perequativo; il 20 per cento delle spese di cui al numero 1) e'
finanziato  dalle  entrate  derivanti dall'autonomia finanziaria, ivi
comprese  le  compartecipazioni  a  tributi  regionali,  e  dal fondo
perequativo;
  3) ai  fini del numero 2) si prende a riferimento l'ultimo bilancio
certificato  a  rendiconto, alla data di predisposizione degli schemi
di decreto legislativo di cui all'articolo 2;
 f) specificazione  del  termine  da cui decorre il periodo di cinque
anni di cui alla lettera e).
2.   Ai   soli  fini  dell'attuazione  della  presente  legge,  e  in
particolare della determinazione dell'entita' e del riparto dei fondi
perequativi  degli  enti locali in base al fabbisogno standard o alla
capacita'  fiscale  di  cui  agli  articoli 11 e 13, in sede di prima
applicazione,  nei  decreti  legislativi  di  cui all'articolo 2 sono
provvisoriamente  considerate ai sensi del presente articolo, ai fini
del  finanziamento  integrale  sulla base del fabbisogno standard, le
funzioni  individuate  e  quantificate  dalle  corrispondenti voci di
spesa,  sulla  base dell'articolazione in funzioni e relativi servizi
prevista  dal  regolamento  di  cui  al  decreto del Presidente della
Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194.
3. Per i comuni, le funzioni, e i relativi servizi, da considerare ai
fini del comma 2 sono provvisoriamente individuate nelle seguenti:
 a) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo,
nella   misura   complessiva  del  70  per  cento  delle  spese  come
certificate  dall'ultimo  conto del bilancio disponibile alla data di
entrata in vigore della presente legge;
 b) funzioni di polizia locale;
 c) funzioni  di  istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli
asili  nido  e  quelli  di assistenza scolastica e refezione, nonche'
l'edilizia scolastica;
 d) funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti;
 e) funzioni  riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente,
fatta  eccezione  per il servizio di edilizia residenziale pubblica e
locale e piani di edilizia nonche' per il servizio idrico integrato;
 f) funzioni del settore sociale.
4. Per le province, le funzioni, e i relativi servizi, da considerare
ai fini del comma 2 sono provvisoriamente individuate nelle seguenti:
 a) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo,
nella   misura   complessiva  del  70  per  cento  delle  spese  come
certificate  dall'ultimo  conto del bilancio disponibile alla data di
entrata in vigore della presente legge;
 b) funzioni   di   istruzione   pubblica,  ivi  compresa  l'edilizia
scolastica;
 c) funzioni nel campo dei trasporti;
 d) funzioni riguardanti la gestione del territorio;
 e) funzioni nel campo della tutela ambientale;
 f) funzioni  nel  campo dello sviluppo economico relative ai servizi
del mercato del lavoro.
5.  I  decreti  legislativi  di  cui  all'articolo  2 disciplinano la
possibilita'  che  l'elenco delle funzioni di' cui ai commi 3 e 4 sia
adeguato attraverso accordi tra Stato, regioni, province e comuni, da
concludere in sede di Conferenza unificata.
 
          Note all'art. 21:
             -  Per  il  testo dell'art. 118 della Costituzione della
          Repubblica italiana si veda nelle note all'art. 2.
             Il  decreto  del  Presidente della Repubblica 31 gennaio
          1996,  n.  194,  reca  «Regolamento  per l'approvazione dei
          modelli  di  cui  all'art.  114  del decreto legislativo 25
          febbraio 1995, n. 77, concernente l'ordinamento finanziario
          e contabile degli enti locali».