Art. 22. 
                   (Perequazione infrastrutturale) 
 
  1. In sede di prima applicazione, il Ministro dell'economia e delle
finanze, d'intesa con il Ministro per le riforme per il  federalismo,
il Ministro per la  semplificazione  normativa,  il  Ministro  per  i
rapporti con le regioni e gli altri Ministri competenti per  materia,
predispone una ricognizione degli interventi infrastrutturali,  sulla
base  delle  norme  vigenti,  riguardanti  le  strutture   sanitarie,
assistenziali, scolastiche nonche' la rete stradale,  autostradale  e
ferroviaria, la  rete  fognaria,  la  rete  idrica,  elettrica  e  di
trasporto  e  distribuzione  del  gas,  le  strutture   portuali   ed
aeroportuali.  La  ricognizione  e'  effettuata  tenendo  conto,   in
particolare, dei seguenti elementi: 
    a) estensione delle superfici territoriali; 
    b) valutazione della rete viaria con  particolare  riferimento  a
quella del Mezzogiorno; 
    c) deficit infrastrutturale e deficit di sviluppo; 
    d) densita' della popolazione e densita' delle unita' produttive; 
    e) particolari requisiti delle zone di montagna; 
    f) carenze della dotazione infrastrutturale esistente in  ciascun
territorio; 
    g) specificita' insulare con definizione di  parametri  oggettivi
relativi alla misurazione degli effetti  conseguenti  al  divario  di
sviluppo economico derivante  dall'insularita',  anche  con  riguardo
all'entita'  delle  risorse  per  gli  interventi  speciali  di   cui
all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione. 
  2. Nella fase transitoria di cui agli articoli 20 e 21, al fine del
recupero  del   deficit   infrastrutturale,   ivi   compreso   quello
riguardante il trasporto pubblico locale  e  i  collegamenti  con  le
isole, sono individuati, sulla base  della  ricognizione  di  cui  al
comma I del presente articolo, interventi finalizzati agli  obiettivi
di cui  all'articolo  119,  quinto  comma,  della  Costituzione,  che
tengano conto anche della virtuosita' degli enti nell'adeguamento  al
processo di convergenza  ai  costi  o  al  fabbisogno  standard.  Gli
interventi  di  cui  al  presente  comma  da  effettuare  nelle  aree
sottoutilizzate  sono  individuati  nel  programma  da  inserire  nel
Documento   di   programmazione   economico-finanziaria   ai    sensi
dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis, della legge 21  dicembre  2001,  n.
443. 
 
          Note all'art. 22: 
             - Per il testo dell'art. 119  della  Costituzione  della
          Repubblica italiana e' riportato nelle note all'art. 1. 
             - Si riporta il testo dei commi 1 e  1-bis  dell'art.  1
          della legge 21 dicembre 2001, n. 443, recante:  «Delega  al
          Governo  in  materia  di  infrastrutture  ed   insediamenti
          produttivi strategici ed altri interventi per  il  rilancio
          delle attivita' produttive: 
             «1. Delega al Governo in materia  di  infrastrutture  ed
          insediamenti produttivi strategici ed altri interventi  per
          il rilancio delle attivita' produttive. 
             1.  Il  Governo,   nel   rispetto   delle   attribuzioni
          costituzionali delle regioni, individua  le  infrastrutture
          pubbliche  e  private   e   gli   insediamenti   produttivi
          strategici  e  di   preminente   interesse   nazionale   da
          realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo  del  Paese
          nonche' per assicurare efficienza funzionale ed operativa e
          l'ottimizzazione  dei  costi  di  gestione  dei   complessi
          immobiliari sedi delle istituzioni dei presidi  centrali  e
          la sicurezza strategica dello Stato e delle  opere  la  cui
          rilevanza  culturale   trascende   i   confini   nazionali.
          L'individuazione  e'  operata,  a  mezzo  di  un  programma
          predisposto  dal  Ministro  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti, d'intesa con i Ministri competenti e le  regioni
          o province autonome interessate e inserito,  previo  parere
          del CIPE e previa intesa della Conferenza unificata di  cui
          all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,
          nel Documento di programmazione economico-finanziaria,  con
          l'indicazione dei relativi  stanziamenti.  Nell'individuare
          le infrastrutture e gli insediamenti strategici di  cui  al
          presente comma, il Governo  procede  secondo  finalita'  di
          riequilibrio socio-economico fra  le  aree  del  territorio
          nazionale, nonche'  a  fini  di  garanzia  della  sicurezza
          strategica     e     di     contenimento     dei      costi
          dell'approvvigionamento  energetico   del   Paese   e   per
          l'adeguamento   della   strategia   nazionale   a    quella
          comunitaria  delle  infrastrutture  e  della  gestione  dei
          servizi pubblici locali di difesa dell'ambiente. Al fine di
          sviluppare   la   portualita'   turistica,   il    Governo,
          nell'individuare  le  infrastrutture  e  gli   insediamenti
          strategici, tiene conto anche delle strutture dedicate alla
          nautica da diporto di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e
          b), del regolamento di cui al decreto del Presidente  della
          Repubblica 2 dicembre 1997,  n.  509.  Il  programma  tiene
          conto del Piano generale dei trasporti.  L'inserimento  nel
          programma di infrastrutture strategiche  non  comprese  nel
          Piano  generale  dei   trasporti   costituisce   automatica
          integrazione dello stesso. Il Governo indica nel disegno di
          legge finanziaria ai sensi dell'art. 11, comma  3,  lettera
          i-ter), della legge 5 agosto 1978,  n.  468,  e  successive
          modificazioni, le risorse necessarie, che si aggiungono  ai
          finanziamenti pubblici, comunitari  e  privati  allo  scopo
          disponibili, senza diminuzione delle risorse gia' destinate
          ad opere concordate con le regioni e le province autonome e
          non ricomprese nel programma. In sede di prima applicazione
          della presente legge il programma  e'  approvato  dal  CIPE
          entro il 31 dicembre 2001 (3). Gli interventi previsti  dal
          programma  sono  automaticamente  inseriti   nelle   intese
          istituzionali di programma e  negli  accordi  di  programma
          quadro nei comparti idrici ed  ambientali,  ai  fini  della
          individuazione    delle     priorita'     e     ai     fini
          dell'armonizzazione con le iniziative  gia'  incluse  nelle
          intese e negli accordi stessi,  con  le  indicazioni  delle
          risorse disponibili e da reperire, e sono compresi  in  una
          intesa generale quadro avente validita' pluriennale tra  il
          Governo e ogni singola regione  o  provincia  autonoma,  al
          fine del  congiunto  coordinamento  e  realizzazione  delle
          opere. 
             1-bis.  Il  programma  da  inserire  nel  Documento   di
          programmazione  economico-finanziaria  deve  contenere   le
          seguenti indicazioni: 
              a) elenco delle  infrastrutture  e  degli  insediamenti
          strategici da realizzare; 
              b) costi stimati per ciascuno degli interventi; 
              c)   risorse   disponibili   e   relative   fonti    di
          finanziamento; 
              d) stato di realizzazione degli interventi previsti nei
          programmi precedentemente approvati; 
              e) quadro delle risorse finanziarie  gia'  destinate  e
          degli   ulteriori   finanziamenti    necessari    per    il
          completamento degli interventi..».