Art. 23. 
           (Norme transitorie per le citta' metropolitane) 
 
1. Il presente articolo reca in via transitoria, fino  alla  data  di
entrata in vigore della disciplina ordinaria riguardante le  funzioni
fondamentali,  gli  organi  e  il  sistema  elettorale  delle  citta'
metropolitane che sara' determinata con apposita legge, la disciplina
per la prima istituzione delle stesse. 
2. Le citta' metropolitane possono essere istituite,  nell'ambito  di
una regione, nelle aree metropolitane in cui sono compresi  i  comuni
di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli  e
Reggio Calabria. La proposta di istituzione spetta: 
  a) al comune capoluogo congiuntamente alla provincia; 
  b) al comune capoluogo congiuntamente ad almeno il 20 per cento dei
comuni della provincia interessata che rappresentino,  unitamente  al
comune capoluogo, almeno il 60 per cento della popolazione; 
  c) alla provincia, congiuntamente ad almeno il  20  per  cento  dei
comuni della provincia medesima che rappresentino almeno  il  60  per
cento della popolazione. 
3. La proposta di istituzione di cui al comma 2 contiene: 
  a) la perimetrazione della citta' metropolitana,  che,  secondo  il
principio della continuita' territoriale, comprende  almeno  tutti  i
comuni  proponenti.  Il  territorio  metropolitano  coincide  con  il
territorio di una provincia o di una sua parte e comprende il  comune
capoluogo; 
  b) l'articolazione del territorio della citta' metropolitana al suo
interno in comuni; 
  c) una proposta di statuto provvisorio della citta'  metropolitana,
che definisce le forme di coordinamento  dell'azione  complessiva  di
governo all'interno del  territorio  metropolitano  e  disciplina  le
modalita'  per  l'elezione  o  l'individuazione  del  presidente  del
consiglio provvisorio di cui al comma 6, lettera b). 
4. Sulla proposta di cui al comma 2, previa acquisizione  del  parere
della regione da  esprimere  entro  novanta  giorni,  e'  indetto  un
referendum tra tutti i cittadini della provincia.  Il  referendum  e'
senza quorum di validita' se il parere della regione e' favorevole  o
in mancanza di parere. In caso di parere regionale negativo il quorum
di validita' e' del 30 per cento degli aventi diritto. 
5. Con regolamento da adottare entro novanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge, ai  sensi  dell'articolo  17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dell'interno, di concerto con i  Ministri  della  giustizia,  per  le
riforme per il federalismo, per la semplificazione normativa e per  i
rapporti con le regioni, e' disciplinato il procedimento di indizione
e di svolgimento del referendum di cui  al  comma  4,  osservando  le
disposizioni  della  legge  25  maggio  1970,  n.  352,   in   quanto
compatibili. 
6. Al fine dell'istituzione  di  ciascuna  citta'  metropolitana,  il
Governo e' delegato ad adottare, entro trentasei mesi dalla  data  di
entrata in vigore della presente  legge,  su  proposta  del  Ministro
dell'interno, del Ministro per le riforme  per  il  federalismo,  del
Ministro per la  semplificazione  normativa  e  del  Ministro  per  i
rapporti con le regioni, di concerto con i Ministri per  la  pubblica
amministrazione e l'innovazione, dell'economia e delle finanze e  per
i rapporti con il Parlamento, uno o  piu'  decreti  legislativi,  nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 
  a) istituzione della citta' metropolitana  in  conformita'  con  la
proposta approvata nel referendum di cui al comma 4; 
  b) istituzione, in ciascuna citta' metropolitana, fino alla data di
insediamento dei rispettivi  organi  cosi'  come  disciplinati  dalla
legge di cui al comma 1, di un'assemblea rappresentativa,  denominata
"consiglio provvisorio  della  citta'  metropolitana",  composta  dai
sindaci dei comuni che fanno parte della citta' metropolitana  e  dal
presidente della provincia; 
  c)  esclusione  della  corresponsione  di  emolumenti,  gettoni  di
presenza o altre forme di retribuzione ai  componenti  del  consiglio
provvisorio della citta' metropolitana in ragione di tale incarico; 
  d) previsione che, fino alla data di  insediamento  dei  rispettivi
organi cosi' come disciplinati dalla legge di  cui  al  comma  1,  il
finanziamento degli  enti  che  compongono  la  citta'  metropolitana
assicura loro una piu' ampia autonomia  di  entrata  e  di  spesa  in
misura corrispondente alla complessita' delle funzioni da  esercitare
in  forma  associata  o  congiunta,  nel  limite  degli  stanziamenti
previsti a legislazione vigente; 
  e) previsione che, ai soli fini delle disposizioni  concernenti  le
spese  e  l'attribuzione  delle  risorse  finanziarie   alle   citta'
metropolitane,  con  riguardo  alla  popolazione  e   al   territorio
metropolitano,  le  funzioni  fondamentali   della   provincia   sono
considerate, in via provvisoria, funzioni fondamentali  della  citta'
metropolitana, con efficacia dalla  data  di  insediamento  dei  suoi
organi definitivi; 
  f) previsione che, per le finalita' di cui alla lettera  e),  siano
altresi'   considerate    funzioni    fondamentali    della    citta'
metropolitana,  con  riguardo  alla  popolazione  e   al   territorio
metropolitano: 
    1)  la  pianificazione  territoriale  generale   e   delle   reti
infrastrutturali; 
    2) la  strutturazione  di  sistemi  coordinati  di  gestione  dei
servizi pubblici; 
    3) la promozione e il coordinamento dello  sviluppo  economico  e
sociale. 
7. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al  comma  6,  corredati
delle deliberazioni  e  dei  pareri  prescritti,  sono  trasmessi  al
Consiglio di Stato e alla Conferenza unificata, che rendono il parere
nel termine di trenta giorni.  Successivamente  sono  trasmessi  alle
Camere per l'acquisizione del  parere  delle  competenti  Commissioni
parlamentari, da rendere entro trenta giorni  dall'assegnazione  alle
Commissioni medesime. 
8. La provincia di riferimento cessa di  esistere  e  sono  soppressi
tutti i relativi organi a decorrere dalla data di insediamento  degli
organi della citta' metropolitana, individuati dalla legge di cui  al
comma I, che provvede altresi' a disciplinare il trasferimento  delle
funzioni e delle risorse umane, strumentali  e  finanziarie  inerenti
alle  funzioni  trasferite   e   a   dare   attuazione   alle   nuove
perimetrazioni stabilite ai sensi del presente articolo.  Lo  statuto
definitivo della citta'  metropolitana  e'  adottato  dai  competenti
organi entro sei mesi dalla data del loro insediamento in  base  alla
legge di cui al comma 1. 
9.  La  legge  di  cui  al  comma  1  stabilisce  la  disciplina  per
l'esercizio dell'iniziativa da parte dei comuni della  provincia  non
inclusi nella perimetrazione  dell'area  metropolitana,  in  modo  da
assicurare la scelta da  parte  di  ciascuno  di  tali  comuni  circa
l'inclusione nel territorio  della  citta'  metropolitana  ovvero  in
altra  provincia  gia'  esistente,  nel  rispetto  della  continuita'
territoriale. 
 
          Note all'art. 23: 
             - Si riporta il testo del comma  1  dell'art.  17  della
          legge  23  agosto  1988,  n.   400,   recante   «Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri»: 
             «1. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere
          del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro  novanta
          giorni dalla richiesta, possono essere emanati  regolamenti
          per disciplinare: 
              a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti  legislativi,
          nonche' dei regolamenti comunitari; 
              b) l'attuazione e  l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
              c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte  di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
              d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge». 
             La legge  25  maggio  1970,  n.  352,  reca  «Norme  sui
          referendum previsti dalla Costituzione e  sulla  iniziativa
          legislativa del popolo».