Art. 23. (Norme transitorie per le citta' metropolitane) 1. Il presente articolo reca in via transitoria, fino alla data di entrata in vigore della disciplina ordinaria riguardante le funzioni fondamentali, gli organi e il sistema elettorale delle citta' metropolitane che sara' determinata con apposita legge, la disciplina per la prima istituzione delle stesse. 2. Le citta' metropolitane possono essere istituite, nell'ambito di una regione, nelle aree metropolitane in cui sono compresi i comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria. La proposta di istituzione spetta: a) al comune capoluogo congiuntamente alla provincia; b) al comune capoluogo congiuntamente ad almeno il 20 per cento dei comuni della provincia interessata che rappresentino, unitamente al comune capoluogo, almeno il 60 per cento della popolazione; c) alla provincia, congiuntamente ad almeno il 20 per cento dei comuni della provincia medesima che rappresentino almeno il 60 per cento della popolazione. 3. La proposta di istituzione di cui al comma 2 contiene: a) la perimetrazione della citta' metropolitana, che, secondo il principio della continuita' territoriale, comprende almeno tutti i comuni proponenti. Il territorio metropolitano coincide con il territorio di una provincia o di una sua parte e comprende il comune capoluogo; b) l'articolazione del territorio della citta' metropolitana al suo interno in comuni; c) una proposta di statuto provvisorio della citta' metropolitana, che definisce le forme di coordinamento dell'azione complessiva di governo all'interno del territorio metropolitano e disciplina le modalita' per l'elezione o l'individuazione del presidente del consiglio provvisorio di cui al comma 6, lettera b). 4. Sulla proposta di cui al comma 2, previa acquisizione del parere della regione da esprimere entro novanta giorni, e' indetto un referendum tra tutti i cittadini della provincia. Il referendum e' senza quorum di validita' se il parere della regione e' favorevole o in mancanza di parere. In caso di parere regionale negativo il quorum di validita' e' del 30 per cento degli aventi diritto. 5. Con regolamento da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, per le riforme per il federalismo, per la semplificazione normativa e per i rapporti con le regioni, e' disciplinato il procedimento di indizione e di svolgimento del referendum di cui al comma 4, osservando le disposizioni della legge 25 maggio 1970, n. 352, in quanto compatibili. 6. Al fine dell'istituzione di ciascuna citta' metropolitana, il Governo e' delegato ad adottare, entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa e del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, dell'economia e delle finanze e per i rapporti con il Parlamento, uno o piu' decreti legislativi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) istituzione della citta' metropolitana in conformita' con la proposta approvata nel referendum di cui al comma 4; b) istituzione, in ciascuna citta' metropolitana, fino alla data di insediamento dei rispettivi organi cosi' come disciplinati dalla legge di cui al comma 1, di un'assemblea rappresentativa, denominata "consiglio provvisorio della citta' metropolitana", composta dai sindaci dei comuni che fanno parte della citta' metropolitana e dal presidente della provincia; c) esclusione della corresponsione di emolumenti, gettoni di presenza o altre forme di retribuzione ai componenti del consiglio provvisorio della citta' metropolitana in ragione di tale incarico; d) previsione che, fino alla data di insediamento dei rispettivi organi cosi' come disciplinati dalla legge di cui al comma 1, il finanziamento degli enti che compongono la citta' metropolitana assicura loro una piu' ampia autonomia di entrata e di spesa in misura corrispondente alla complessita' delle funzioni da esercitare in forma associata o congiunta, nel limite degli stanziamenti previsti a legislazione vigente; e) previsione che, ai soli fini delle disposizioni concernenti le spese e l'attribuzione delle risorse finanziarie alle citta' metropolitane, con riguardo alla popolazione e al territorio metropolitano, le funzioni fondamentali della provincia sono considerate, in via provvisoria, funzioni fondamentali della citta' metropolitana, con efficacia dalla data di insediamento dei suoi organi definitivi; f) previsione che, per le finalita' di cui alla lettera e), siano altresi' considerate funzioni fondamentali della citta' metropolitana, con riguardo alla popolazione e al territorio metropolitano: 1) la pianificazione territoriale generale e delle reti infrastrutturali; 2) la strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici; 3) la promozione e il coordinamento dello sviluppo economico e sociale. 7. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 6, corredati delle deliberazioni e dei pareri prescritti, sono trasmessi al Consiglio di Stato e alla Conferenza unificata, che rendono il parere nel termine di trenta giorni. Successivamente sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro trenta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime. 8. La provincia di riferimento cessa di esistere e sono soppressi tutti i relativi organi a decorrere dalla data di insediamento degli organi della citta' metropolitana, individuati dalla legge di cui al comma I, che provvede altresi' a disciplinare il trasferimento delle funzioni e delle risorse umane, strumentali e finanziarie inerenti alle funzioni trasferite e a dare attuazione alle nuove perimetrazioni stabilite ai sensi del presente articolo. Lo statuto definitivo della citta' metropolitana e' adottato dai competenti organi entro sei mesi dalla data del loro insediamento in base alla legge di cui al comma 1. 9. La legge di cui al comma 1 stabilisce la disciplina per l'esercizio dell'iniziativa da parte dei comuni della provincia non inclusi nella perimetrazione dell'area metropolitana, in modo da assicurare la scelta da parte di ciascuno di tali comuni circa l'inclusione nel territorio della citta' metropolitana ovvero in altra provincia gia' esistente, nel rispetto della continuita' territoriale.
Note all'art. 23: - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»: «1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge». La legge 25 maggio 1970, n. 352, reca «Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo».