Art. 24.
              (Ordinamento transitorio di Roma capitale
    ai sensi dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione)

1.   In   sede  di  prima  applicazione,  fino  all'attuazione  della
disciplina  delle  citta'  metropolitane,  il presente articolo detta
norme   transitorie  sull'ordinamento,  anche  finanziario,  di  Roma
capitale.
2.  Roma capitale e' un ente territoriale, i cui attuali confini sono
quelli   del  comune  di  Roma,  e  dispone  di  speciale  autonomia,
statutaria,  amministrativa e finanziaria, nei limiti stabiliti dalla
Costituzione.  L'ordinamento  di Roma capitale e' diretto a garantire
il  miglior  assetto  delle  funzioni che Roma e' chiamata a svolgere
quale  sede  degli organi costituzionali nonche' delle rappresentanze
diplomatiche  degli  Stati  esteri, ivi presenti presso la Repubblica
italiana,  presso  lo  Stato  della  Citta'  del Vaticano e presso le
istituzioni internazionali.
3.  Oltre  a  quelle  attualmente  spettanti  al comune di Roma, sono
attribuite a Roma capitale le seguenti funzioni amministrative:
 a)   concorso  alla  valorizzazione  dei  beni  storici,  artistici,
ambientali  e  fluviali, previo accordo con il Ministero per i beni e
le attivita' culturali;
 b)  sviluppo  economico  e  sociale di Roma capitale con particolare
riferimento al settore produttivo e turistico;
 c) sviluppo urbano e pianificazione territoriale;
 d) edilizia pubblica e privata;
 e)   organizzazione   e   funzionamento   dei  servizi  urbani,  con
particolare riferimento al trasporto pubblico ed alla mobilita';
 f)  protezione  civile,  in  collaborazione  con  la  Presidenza del
Consiglio dei ministri e la regione Lazio;
 g)  ulteriori  funzioni conferite dallo Stato e dalla regione Lazio,
ai sensi dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione.
4.  L'esercizio  delle funzioni di cui al comma 3 e' disciplinato con
regolamenti   adottati   dal   consiglio   comunale,  che  assume  la
denominazione   di   Assemblea   capitolina,   nel   rispetto   della
Costituzione,   dei   vincoli  comunitari  ed  internazionali,  della
legislazione statale e di quella regionale nel rispetto dell'articolo
117,  sesto  comma,  della  Costituzione  nonche'  in  conformita' al
principio  di  funzionalita'  rispetto  alle speciali attribuzioni di
Roma  capitale.  L'Assemblea capitolina, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 5, approva,
ai sensi dell'articolo 6, commi 2, 3 e 4, del testo unico delle leggi
sull'ordinamento  degli  enti locali di cui al decreto legislativo 18
agosto  2000,  n.  267,  con  particolare  riguardo  al decentramento
municipale, lo statuto di Roma capitale che entra in vigore il giorno
successivo   alla   data   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale.
5. Con specifico decreto legislativo, adottato ai sensi dell'articolo
2,  sentiti  la  regione  Lazio,  la provincia di Roma e il comune di
Roma,  e'  disciplinato l'ordinamento transitorio, anche finanziario,
di Roma capitale, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
 a)  specificazione  delle  funzioni  di cui al comma 3 e definizione
delle  modalita'  per il trasferimento a Roma capitale delle relative
risorse umane e dei mezzi;
 b)  fermo  quanto  stabilito  dalle  disposizioni  di  legge  per il
finanziamento  dei  comuni,  assegnazione di ulteriori risorse a Roma
capitale,  tenendo  conto  delle specifiche esigenze di finanziamento
derivanti  dal  ruolo  di  capitale  della Repubblica, previa la loro
determinazione specifica, e delle funzioni di cui al comma 3.
6.  Il  decreto  legislativo  di  cui  al comma 5 assicura i raccordi
istituzionali,  il coordinamento e la collaborazione di Roma capitale
con lo Stato, la regione Lazio e la provincia di Roma, nell'esercizio
delle  funzioni  di  cui  al  comma  3.  Con  il  medesimo decreto e'
disciplinato lo status dei membri dell'Assemblea capitolina.
7.   Il   decreto  legislativo  di  cui  al  comma  5,  con  riguardo
all'attuazione  dell'articolo  119,  sesto comma, della Costituzione,
stabilisce  i  principi  generali  per  l'attribuzione alla citta' di
Roma,  capitale  della  Repubblica,  di  un  proprio  patrimonio, nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:
 a)  attribuzione  a  Roma capitale di un patrimonio commisurato alle
funzioni e competenze ad essa attribuite;
 b)  trasferimento,  a  titolo  gratuito,  a  Roma  capitale dei beni
appartenenti  al  patrimonio  dello  Stato  non  piu' funzionali alle
esigenze  dell'Amministrazione  centrale,  in  conformita'  a  quanto
previsto dall'articolo 19, comma 1, lettera d).
8. Le disposizioni di cui al presente articolo e quelle contenute nel
decreto  legislativo  adottato  ai  sensi  del comma 5 possono essere
modificate,  derogate  o  abrogate solo espressamente. Per quanto non
disposto  dal  presente  articolo,  continua  ad  applicarsi  a  Roma
capitale  quanto  previsto  con riferimento ai comuni dal testo unico
delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
9.   A   seguito   dell'attuazione   della  disciplina  delle  citta'
metropolitane   e   a   decorrere   dall'istituzione   della   citta'
metropolitana  di  Roma  capitale, le disposizioni di cui al presente
articolo  si  intendono  riferite  alla  citta' metropolitana di Roma
capitale.
10.   Per  la  citta'  metropolitana  di  Roma  capitale  si  applica
l'articolo  23 ad eccezione del comma 2, lettere b) e c), e del comma
6,  lettera  d). La citta' metropolitana di Roma capitale, oltre alle
funzioni  della citta' metropolitana, continua a svolgere le funzioni
di cui al presente articolo.
 
          Note all'art. 24:
             -  Per  il  testo dell'art. 118 della Costituzione della
          Repubblica italiana si veda nelle note all'art. 2.
             -  Per  il  testo dell'art. 117 della Costituzione della
          Repubblica italiana e' riportato nelle note all'art. 2.
             -  Si  riporta  il  testo dell'art. 6 del citato decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
             «Art. 6. (Statuti comunali e provinciali.) - 1. I comuni
          e le province adottano il proprio statuto.
             2.  Lo  statuto,  nell'ambito  dei  principi fissati dal
          presente  testo  unico,  stabilisce  le  norme fondamentali
          dell'organizzazione  dell'ente e, in particolare, specifica
          le  attribuzioni  degli  organi e le forme di garanzia e di
          partecipazione  delle  minoranze, i modi di esercizio della
          rappresentanza  legale  dell'ente,  anche  in  giudizio. Lo
          statuto stabilisce, altresi', i criteri generali in materia
          di organizzazione dell'ente, le forme di collaborazione fra
          comuni  e  province,  della  partecipazione  popolare,  del
          decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni
          e  ai procedimenti amministrativi, lo stemma e il gonfalone
          e quanto ulteriormente previsto dal presente testo unico.
             3. Gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme
          per  assicurare  condizioni di pari opportunita' tra uomo e
          donna  ai  sensi  della legge 10 aprile 1991, n. 125, e per
          promuovere  la  presenza di entrambi i sessi nelle giunte e
          negli  organi  collegiali  del  comune  e  della provincia,
          nonche'   degli   enti,  aziende  ed  istituzioni  da  essi
          dipendenti.
             4.  Gli  statuti sono deliberati dai rispettivi consigli
          con  il  voto  favorevole  dei  due  terzi  dei consiglieri
          assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la
          votazione e' ripetuta in successive sedute da tenersi entro
          trenta  giorni e lo statuto e' approvato se ottiene per due
          volte  il  voto  favorevole  della maggioranza assoluta dei
          consiglieri  assegnati.  Le disposizioni di cui al presente
          comma si applicano anche alle modifiche statutarie.
             5.  Dopo  l'espletamento  del  controllo  da  parte  del
          competente  organo  regionale, lo statuto e' pubblicato nel
          bollettino   ufficiale   della  Regione,  affisso  all'albo
          pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi ed inviato
          al   Ministero   dell'interno  per  essere  inserito  nella
          raccolta  ufficiale  degli  statuti.  Lo  statuto  entra in
          vigore  decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo
          pretorio dell'ente.
             6.  L'ufficio  del Ministero dell'interno, istituito per
          la  raccolta  e  la  conservazione degli statuti comunali e
          provinciali, cura anche adeguate forme di pubblicita' degli
          statuti stessi .».
             -  Per  il  testo dell'art. 119 della Costituzione della
          Repubblica italiana si veda nelle note all'art. 1.
             Il  decreto  legislativo  18  agosto 2000, n. 267, reca:
          «Testo   unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti
          locali».