Art. 26.
                  (Contrasto dell'evasione fiscale)

1.  I  decreti  legislativi  di  cui  all'articolo 2, con riguardo al
sistema   gestionale  dei  tributi  e  delle  compartecipazioni,  nel
rispetto  dell'autonomia  organizzativa  delle  regioni  e degli enti
locali  nella scelta delle forme di organizzazione delle attivita' di
gestione  e di riscossione, sono adottati secondo i seguenti principi
e criteri direttivi:
 a) previsione di adeguate forme di reciproca integrazione delle basi
informative  di cui dispongono le regioni, gli enti locali e lo Stato
per  le  attivita'  di  contrasto dell'evasione dei tributi erariali,
regionali  e  degli  enti  locali,  nonche' di diretta collaborazione
volta  a fornire dati ed elementi utili ai fini dell'accertamento dei
predetti tributi;
 b) previsione  di  adeguate forme premiali per le regioni e gli enti
locali  che abbiano ottenuto risultati positivi in termini di maggior
gettito   derivante   dall'azione   di   contrasto   dell'evasione  e
dell'elusione fiscale.