Art. 30. 
 
                   Norme transitorie e abrogazioni 
 
 
  1. La Commissione di cui all'articolo 13  e'  costituita  entro  30
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  2.  Gli  Organismi  indipendenti  di  cui  all'articolo   14   sono
costituiti entro il 30  aprile  2010.  Fino  alla  loro  costituzione
continuano ad operare gli uffici e i soggetti preposti  all'attivita'
di valutazione e controllo  strategico  di  cui  all'articolo  6  del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. 
  3. In sede di prima attuazione del presente decreto, gli  Organismi
indipendenti di cui all'articolo 14 provvedono, entro il 30 settembre
2010,  sulla  base  degli  indirizzi   della   Commissione   di   cui
all'articolo 13 a definire i sistemi di valutazione della performance
di cui all'articolo 7 in modo da assicurarne la piena operativita'  a
decorrere  dal  1°  gennaio  2011.   La   Commissione   effettua   il
monitoraggio sui parametri e i modelli di  riferimento  dei  predetti
sistemi ai sensi dell'articolo 13, comma 6, lettera d). 
  4. A decorrere  dal  30  aprile  2010  sono  abrogate  le  seguenti
disposizioni del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286: 
    a) il terzo periodo dell'articolo 1, comma 2, lettera a); 
    b) l'articolo 1, comma 6; 
    c) l'articolo 5; 
    d) l'articolo 6, commi 2 e 3; 
    e) l'articolo 11, comma 3. 
 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 10/11/2009,  n.  262
durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione. 
 
          Nota all'art. 30: 
             - Per il riferimento all'art. 6 del gia' citato  decreto
          legislativo n. 286 del 1999, vedasi in note all'art. 14. 
             - Si riporta il testo degli articoli  1  e  5  del  gia'
          citato decreto legislativo n. 286 del 1999: 
             «Art. 1 (Principi generali del controllo interno). -  1.
          Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito della  rispettiva
          autonomia, si dotano di strumenti adeguati a: 
              a) garantire la legittimita', regolarita' e correttezza
          dell'azione  amministrativa   (controllo   di   regolarita'
          amministrativa e contabile); 
              b) verificare l'efficacia, efficienza  ed  economicita'
          dell'azione amministrativa al fine  di  ottimizzare,  anche
          mediante tempestivi interventi di correzione,  il  rapporto
          tra costi e risultati (controllo di gestione); 
              c) valutare le prestazioni del personale con  qualifica
          dirigenziale (valutazione della dirigenza); 
              d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede
          di attuazione dei piani, programmi ed  altri  strumenti  di
          determinazione  dell'indirizzo  politico,  in  termini   di
          congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti
          (valutazione e controllo strategico). 
             2. La  progettazione  d'insieme  dei  controlli  interni
          rispetta i seguenti principi generali,  obbligatori  per  i
          Ministeri,  applicabili  dalle  regioni  nell'ambito  della
          propria autonomia organizzativa e legislativa e  derogabili
          da parte di altre amministrazioni pubbliche, fermo restando
          il principio di cui all'art. 3 del  decreto  legislativo  3
          febbraio  1993,  n.  29,  e  successive  modificazioni   ed
          integrazioni, di qui in poi denominato «decreto n. 29»: 
              a) l'attivita' di valutazione  e  controllo  strategico
          supporta l'attivita'  di  programmazione  strategica  e  di
          indirizzo politico-amministrativo di cui agli  articoli  3,
          comma 1, lettere b) e c), e 14 del decreto n. 29.  Essa  e'
          pertanto svolta da strutture  che  rispondono  direttamente
          agli  organi  di  indirizzo   politico-amministrativo.   Le
          strutture stesse svolgono, di norma, anche  l'attivita'  di
          valutazione dei dirigenti  direttamente  destinatari  delle
          direttive    emanate    dagli    organi    di     indirizzo
          politico-amministrativo, in particolare  dai  Ministri,  ai
          sensi del successivo art. 8; 
              b)  il  controllo  di   gestione   e   l'attivita'   di
          valutazione dei dirigenti, fermo restando  quanto  previsto
          alla lettera a), sono svolte da strutture  e  soggetti  che
          rispondono  ai  dirigenti  posti  al  vertice   dell'unita'
          organizzativa interessata; 
              c) l'attivita' di valutazione  dei  dirigenti  utilizza
          anche i risultati del controllo di gestione, ma  e'  svolta
          da strutture o soggetti diverse da quelle cui e'  demandato
          il controllo di gestione medesimo; 
              d) le funzioni di  cui  alle  precedenti  lettere  sono
          esercitate in modo integrato; 
              e)  e'  fatto  divieto   di   affidare   verifiche   di
          regolarita' amministrativa e contabile a strutture  addette
          al controllo di gestione, alla valutazione  dei  dirigenti,
          al controllo strategico. 
             3. Gli enti locali e le camere di commercio,  industria,
          artigianato e agricoltura  possono  adeguare  le  normative
          regolamentari alle disposizioni del presente  decreto,  nel
          rispetto dei propri  ordinamenti  generali  e  delle  norme
          concernenti l'ordinamento finanziario e contabile. 
             4. Il presente decreto non si applica  alla  valutazione
          dell'attivita' didattica e  di  ricerca  dei  professori  e
          ricercatori delle universita', all'attivita' didattica  del
          personale  della  scuola,  all'attivita'  di  ricerca   dei
          ricercatori e tecnologi degli enti di ricerca. 
             5. Ai sensi degli articoli 13, comma 1, e 24,  comma  6,
          ultimo periodo, della legge  7  agosto  1990,  n.  241,  le
          disposizioni    relative    all'accesso    ai     documenti
          amministrativi  non  si   applicano   alle   attivita'   di
          valutazione e controllo strategico. Resta fermo il  diritto
          all'accesso dei dirigenti  di  cui  all'art.  5,  comma  3,
          ultimo periodo. 
             6.  Gli  addetti  alle  strutture  che   effettuano   il
          controllo di gestione, la valutazione dei  dirigenti  e  il
          controllo    strategico    riferiscono    sui     risultati
          dell'attivita' svolta esclusivamente agli organi di vertice
          dell'amministrazione, ai soggetti, agli organi di indirizzo
          politico-amministrativo    individuati    dagli    articoli
          seguenti,  a  fini   di   ottimizzazione   della   funzione
          amministrativa. In ordine ai fatti cosi'  segnalati,  e  la
          cui  conoscenza  consegua  dall'esercizio  delle   relative
          funzioni di  controllo  o  valutazione,  non  si  configura
          l'obbligo di denuncia al quale si riferisce l'art. 1, comma
          3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.». 
             «Art. 5  (La  valutazione  del  personale  con  incarico
          dirigenziale). - 1.  Le  pubbliche  amministrazioni,  sulla
          base  anche  dei  risultati  del  controllo  di   gestione,
          valutano, in coerenza a quanto stabilito  al  riguardo  dai
          contratti collettivi nazionali di  lavoro,  le  prestazioni
          dei propri dirigenti, nonche' i comportamenti relativi allo
          sviluppo delle risorse professionali, umane e organizzative
          ad essi assegnate (competenze organizzative). 
             2. La valutazione delle prestazioni e  delle  competenze
          organizzative dei dirigenti tiene particolarmente conto dei
          risultati dell'attivita' amministrativa e  della  gestione.
          La valutazione ha periodicita' annuale. Il procedimento per
          la  valutazione  e'  ispirato  ai  principi  della  diretta
          conoscenza dell'attivita' del valutato da parte dell'organo
          proponente   o   valutatore   di   prima   istanza,   della
          approvazione  o  verifica  della   valutazione   da   parte
          dell'organo competente o  valutatore  di  seconda  istanza,
          della partecipazione al procedimento del valutato. 
             3. Per le amministrazioni dello Stato, la valutazione e'
          adottata   dal   responsabile   dell'ufficio   dirigenziale
          generale   interessato,   su   proposta   del    dirigente,
          eventualmente  diverso,   preposto   all'ufficio   cui   e'
          assegnato il dirigente valutato. Per i  dirigenti  preposti
          ad uffici di livello dirigenziale generale, la  valutazione
          e' adottata dal capo del  dipartimento  o  altro  dirigente
          generale sovraordinato. Per i dirigenti preposti ai  centri
          di responsabilita' delle rispettive amministrazioni  ed  ai
          quali si riferisce l'art. 14,  comma  1,  lettera  b),  del
          decreto n. 29, la valutazione e' effettuata  dal  Ministro,
          sulla  base   degli   elementi   forniti   dall'organo   di
          valutazione e controllo strategico. 
             4. La procedura  di  valutazione  di  cui  al  comma  3,
          costituisce presupposto per l'applicazione delle misure  di
          cui all'art. 21, commi 1 e 2, del decreto n. 29, in materia
          di responsabilita' dirigenziale. In particolare, le  misure
          di cui al comma  1,  del  predetto  articolo  si  applicano
          allorche'    i    risultati     negativi     dell'attivita'
          amministrativa e della gestione o il mancato raggiungimento
          degli  obiettivi  emergono  dalle  ordinarie   ed   annuali
          procedure di valutazione. Tuttavia, quando il rischio grave
          di un risultato negativo si verifica prima  della  scadenza
          annuale,  il  procedimento  di  valutazione   puo'   essere
          anticipatamente concluso. Il procedimento di valutazione e'
          anticipatamente concluso, inoltre  nei  casi  previsti  dal
          comma 2, del citato art. 21, del decreto n. 29. 
             5. Nel comma 8 dell'art. 20  del  decreto  n.  29,  sono
          aggiunte alla fine del secondo periodo le seguenti  parole:
          «, ovvero, fino alla data di  entrata  in  vigore  di  tale
          decreto,   con   provvedimenti   dei    singoli    Ministri
          interessati».   Sono   fatte   salve   le   norme   proprie
          dell'ordinamento  speciale  della  carriera  diplomatica  e
          della carriera prefettizia, in materia di  valutazione  dei
          funzionari diplomatici e prefettizi.». 
             - Per il riferimento  all'art.  11  del  citato  decreto
          legislativo n. 286 del  1999,  cosi'  come  modificato  dal
          presente decreto legislativo vedasi in note all'art. 13.