Art. 35. 
 
                     (Risultanze della gestione) 
 
    1. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  presenta  alle
Camere,  entro  il   mese   di   giugno,   il   rendiconto   generale
dell'esercizio  scaduto  il   31   dicembre   dell'anno   precedente,
articolato per missioni e programmi. Il relativo disegno di legge  e'
corredato di apposita nota preliminare generale. 
    2. Al rendiconto di cui al  comma  1  e'  allegata  per  ciascuna
amministrazione una  nota  integrativa,  articolata  per  missioni  e
programmi  in  coerenza  con  le  indicazioni  contenute  nella  nota
integrativa  al  bilancio  di  previsione.  La  nota  integrativa  al
rendiconto si compone di due sezioni: 
    a) la prima sezione  contiene  il  rapporto  sui  risultati,  che
espone l'analisi e la valutazione del grado  di  realizzazione  degli
obiettivi indicati nella nota integrativa  di  cui  all'articolo  21,
comma  11,  lettera  a),  numero  1).  Ciascuna  amministrazione,  in
coerenza  con  lo  schema  e  gli  indicatori  contenuti  nella  nota
integrativa al bilancio di previsione, illustra, con riferimento allo
scenario socioeconomico e  alle  priorita'  politiche,  lo  stato  di
attuazione degli obiettivi riferiti a ciascun programma, i  risultati
conseguiti e le relative risorse utilizzate, anche con  l'indicazione
dei residui accertati, motivando gli eventuali scostamenti rispetto a
quanto previsto nella nota di cui all'articolo 21, comma 11,  lettera
a); 
    b) la seconda sezione illustra, con riferimento ai  programmi,  i
risultati finanziari ed espone i  principali  fatti  della  gestione,
motivando gli eventuali scostamenti tra  le  previsioni  iniziali  di
spesa e quelle finali indicate nel rendiconto generale. 
    3. Allo stato di previsione dell'entrata  e'  allegata  una  nota
integrativa che espone le risultanze della gestione. 
    4. I regolamenti  parlamentari  stabiliscono  le  modalita'  e  i
termini per l'esercizio del controllo,  da  parte  delle  Commissioni
parlamentari competenti per materia, dello stato  di  attuazione  dei
programmi e delle relative risorse finanziarie.