Art. 37.

                   (Parificazione del rendiconto)

    1.  Al  termine dell'anno finanziario ciascun Ministero, per cura
del  direttore  del competente ufficio centrale del bilancio, compila
il  conto  del  bilancio  ed  il  conto  del patrimonio relativi alla
propria amministrazione.
    2.  I  conti  di  cui  al  comma  1  sono  trasmessi al Ministero
dell'economia   e  delle  finanze  -  Dipartimento  della  Ragioneria
generale  dello  Stato  entro  il  30  aprile  successivo  al termine
dell'anno  finanziario  e,  non piu' tardi del 31 maggio, il Ministro
dell'economia e delle finanze, per cura del Ragioniere generale dello
Stato,   trasmette  alla  Corte  dei  conti  il  rendiconto  generale
dell'esercizio scaduto.